Art. 11
(Partecipazione della Regione ad interventi umanitari nel
Kosovo)
1. In considerazione della grave situazione sociale creatasi nel Kosovo a seguito del precipitare della situazione politica in questa regione nella Repubblica di Jugoslavia l'Amministrazione regionale č autorizzata a partecipare ad iniziative aventi finalitā di aiuto umanitario alle popolazioni colpite dagli eventi bellici. L'individuazione delle iniziative da sostenere, la concessione e contestuale erogazione dei finanziamenti č disposta previa deliberazione della Giunta regionale.
2. Per le finalitā di cui al comma 1, č autorizzata la spesa di lire 170 milioni per l'anno 1998 a carico del capitolo 4105 (1.1.162.2.08.07), che si istituisce nella Rubrica n. 20 - programma 0.5.3. di nuova istituzione nella Rubrica - spese correnti - categoria 1.6. - Sezione VIII - con la denominazione << Conferimenti al Fondo regionale della protezione civile per le iniziative aventi finalitā di aiuto umanitario alle popolazioni colpite dagli eventi bellici nella regione del Kosovo nella Repubblica di Jugoslavia >> e con lo stanziamento di lire 170 milioni per l'anno 1998.