Art. 104
(Competenza organica in materia di autorizzazioni)
1. Per tutte le autorizzazioni e loro variazioni sotto qualsiasi forma previste, disciplinate da leggi regionali nei settori del commercio e del turismo, trova applicazione l' articolo 51, commi 3 e 3 bis, della
legge 142/1990, come rispettivamente modificato e aggiunto dall'
articolo 6 della legge 15 maggio 1997, n. 127.
Art. 105
(Norme in materia di commercio)
1. A seguito dell'entrata in vigore del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, di riforma della disciplina del commercio, la Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia provvede ad adottare, secondo le competenze dello Statuto di autonomia e delle relative norme di attuazione, una nuova normativa di disciplina del commercio, entro dodici mesi dalla data di pubblicazione del
decreto legislativo 114/1998.