Legge regionale 09 novembre 1998, n. 13 - TESTO VIGENTE dal 05/08/2022

Disposizioni in materia di ambiente, territorio, attività economiche e produttive, sanità e assistenza sociale, istruzione e cultura, pubblico impiego, patrimonio immobiliare pubblico, società finanziarie regionali, interventi a supporto dell'Iniziativa Centro Europea, trattamento dei dati personali e ricostruzione delle zone terremotate.
Sezione II
 Disposizioni in materia di agriturismo
Art. 85
2. All'articolo 2, comma 3, della legge regionale 25/1996, sono aggiunte le parole << , nonché dalle aziende aderenti ai consorzi di tutela dei prodotti tipici regionali del Friuli-Venezia Giulia >>.
3. All'articolo 2, comma 4, della legge regionale 25/1996, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente: << b bis) i prodotti tipici dei consorzi di tutela della regione Friuli-Venezia Giulia, che vanno equiparati alla materia prima acquistata da altri produttori agricoli singoli o associati della regione Friuli-Venezia Giulia. >>.
Art. 86

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 5, comma 1, lettera b), L. R. 11/2014 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 3, c. 3, L.R. 25/1996
Art. 87
1. All'articolo 7, comma 1, della legge regionale 25/1996, le parole << presso le Commissioni provinciali per la tenuta del Registro degli imprenditori agricoli di cui all'articolo 4 della legge regionale 6/1996 >> sono sostituite dalle parole << presso l'ufficio del Registro delle imprese della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di ciascuna provincia >>.
Art. 88
1. Al comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 25/1996, le parole << alla Commissione provinciale per la tenuta del Registro degli imprenditori agricoli, di cui all'articolo 5 della legge regionale 6/1996 >> sono sostituite dalle parole << all'ufficio del Registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 580/1993 >>.
3. Al comma 5 dell'articolo 8 della legge regionale 25/1996, le parole << dalla Commissione provinciale di cui all'articolo 5 della legge regionale 6/1996, integrata ai sensi del comma 4 del presente articolo >> sono sostituite dalle parole << dall'ufficio del Registro delle imprese, sentito il parere della Commissione di cui al comma 4 >>.
5. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 8, comma 4, della legge regionale 25/1996, come sostituito dal comma 2, continuano a far carico al capitolo 6750 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998.
Art. 90

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 43, comma 1, lettera e), L. R. 28/2017
Art. 93
1. All'articolo 27, comma 1, della legge regionale 25/1996 le parole << ai sensi degli articoli 92 e 93 del Trattato CE >> sono abrogate.
Art. 94
1. Per i fini di cui all'articolo 6 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, gli interventi di competenza della Direzione regionale dell'agricoltura e dell'ERSA nel settore dell'agriturismo, previsti dalla legge regionale 25/1996, costituiscono oggetto di programma unitario.
2. Le funzioni ed i compiti di cui agli articoli 3, 11, 13, 14, 15 e 16 della legge regionale 25/1996 sono esercitati, nell'ambito dell'Amministrazione regionale, dall'ERSA.
3. In relazione al disposto di cui al comma 2, relativamente alle funzioni di cui all'articolo 16 della legge regionale 25/1996 trasferite all'ERSA, nella denominazione del capitolo 6239 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998 è inserita all'inizio la locuzione << Finanziamenti all'ERSA per la concessione di >>, il codice di finanza regionale è modificato in (2.1.235.3.10.24) e il programma è modificato in 3.1.7.
Note:
1 Comma 4 abrogato con D.G.R. 1282/2001, pubblicata nel BUR S.S. n.12 dd. 13.7.2001, cosi' come previsto dall'art. 3, comma 2, L.R. 18/1996.