Art. 88
2.
Il
comma 4 dell'articolo 8 della legge regionale 25/1996 è sostituito dal seguente:
<< 4. Per l'esame delle domande di iscrizione nell'elenco, l'ufficio del Registro delle imprese si avvale del parere di un'apposita Commissione formata da un rappresentante del settore agricolo in seno al Consiglio camerale, che la presiede, da un rappresentante designato dall'ERSA e da un rappresentante per ciascuna delle tre organizzazioni agrituristiche maggiormente rappresentative a livello regionale, designato dalle organizzazioni medesime. >>.
5. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'
articolo 8, comma 4, della legge regionale 25/1996, come sostituito dal comma 2, continuano a far carico al capitolo 6750 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998.
Art. 94
2. Le funzioni ed i compiti di cui agli articoli 3, 11, 13, 14, 15 e 16 della
legge regionale 25/1996 sono esercitati, nell'ambito dell'Amministrazione regionale, dall'ERSA.
3. In relazione al disposto di cui al comma 2, relativamente alle funzioni di cui all'
articolo 16 della legge regionale 25/1996 trasferite all'ERSA, nella denominazione del capitolo 6239 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998 è inserita all'inizio la locuzione << Finanziamenti all'ERSA per la concessione di >>, il codice di finanza regionale è modificato in (2.1.235.3.10.24) e il programma è modificato in 3.1.7.
Note:
1 Comma 4 abrogato con D.G.R. 1282/2001, pubblicata nel BUR S.S. n.12 dd. 13.7.2001, cosi' come previsto dall'art. 3, comma 2, L.R. 18/1996.