Legge regionale 09 novembre 1998, n. 13 - TESTO VIGENTE dal 05/08/2022

Disposizioni in materia di ambiente, territorio, attivitā economiche e produttive, sanitā e assistenza sociale, istruzione e cultura, pubblico impiego, patrimonio immobiliare pubblico, societā finanziarie regionali, interventi a supporto dell'Iniziativa Centro Europea, trattamento dei dati personali e ricostruzione delle zone terremotate.
Art. 94
1. Per i fini di cui all'articolo 6 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, gli interventi di competenza della Direzione regionale dell'agricoltura e dell'ERSA nel settore dell'agriturismo, previsti dalla legge regionale 25/1996, costituiscono oggetto di programma unitario.
2. Le funzioni ed i compiti di cui agli articoli 3, 11, 13, 14, 15 e 16 della legge regionale 25/1996 sono esercitati, nell'ambito dell'Amministrazione regionale, dall'ERSA.
3. In relazione al disposto di cui al comma 2, relativamente alle funzioni di cui all'articolo 16 della legge regionale 25/1996 trasferite all'ERSA, nella denominazione del capitolo 6239 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998 č inserita all'inizio la locuzione << Finanziamenti all'ERSA per la concessione di >>, il codice di finanza regionale č modificato in (2.1.235.3.10.24) e il programma č modificato in 3.1.7.
Note:
1 Comma 4 abrogato con D.G.R. 1282/2001, pubblicata nel BUR S.S. n.12 dd. 13.7.2001, cosi' come previsto dall'art. 3, comma 2, L.R. 18/1996.