Art. 81
(Norma di tutela in materia di contributi a fronte mutuo)
1. In materia di contributi regionali pluriennali costanti a fronte mutuo per l'edilizia agevolata e convenzionata, la rinegoziazione ovvero l'anticipata estinzione del mutuo originario e contestuale stipulazione di un nuovo contratto di mutuo a tasso inferiore, per il capitale e la durata residui del mutuo originario, non costituiscono impedimento alla concessione del contributo ne comportano la revoca dello stesso.
2 bis. Nei casi di cui al comma 1, qualora dalla documentazione presentata si rilevi che il costo per interessi complessivo, desunto dai piani di ammortamento, risulta non inferiore all'ammontare complessivo dei contributi concessi, non occorre procedere alla conferma degli stessi.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 1 da art. 20, comma 1, L. R. 9/1999
2 Comma 2 bis aggiunto da art. 20, comma 2, L. R. 9/1999
3 Comma 2 ter aggiunto da art. 20, comma 2, L. R. 9/1999