Art. 46
(Utilizzazione fondi per opere pubbliche assegnati alle
Province)
1. Nell'esercizio delle funzioni contributive loro devolute con la
legge regionale 9 marzo 1988, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, le Province, per mezzo delle rispettive Giunte ed in presenza di motivate ragioni, hanno la facoltą di confermare o revocare i benefici concessi ad Enti pubblici qualora questi ultimi - contravvenendo alle disposizioni dettate dalla
legge regionale 46/1986 - abbiano per necessitą realizzato, in tutto o in parte, lavori od opere diverse da quelle originariamente ammesse a contributo, o effettuato un utilizzo improprio dell'economia realizzata sul beneficio concesso.
2. Nel caso di utilizzo improprio dell'economia realizzata sul beneficio concesso, le Giunte provinciali, contestualmente alla conferma del contributo, stabiliscono anche l'eventuale destinazione e modalitą di utilizzo di dette economie.
3. La presente norma si applica anche ai contributi concessi prima dell'entrata in vigore della presente legge.