Art. 39
(Convenzioni per la gestione di impianti e infrastrutture dell'idrovia Litoranea Veneta)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare con i consorzi industriali di cui alla legge regionale 3/1999 una convenzione a durata triennale, rinnovabile, al fine di consentire agli stessi di sviluppare un'attività di sostegno agli uffici regionali competenti per la valorizzazione turistica della Litoranea Veneta e l'attivazione degli interventi tecnico - economici necessari alla sua ristrutturazione e al suo potenziamento, nel tratto ricadente nel territorio della Regione Friuli- Venezia Giulia.
2. L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a stipulare specifiche convenzioni con i medesimi enti per la gestione di impianti ed infrastrutture attinenti la Litoranea Veneta.
3. Le convenzioni di cui ai commi 1 e 2 definiscono in particolare le modalità di esecuzione degli interventi ed il finanziamento degli stessi.
Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 5, comma 110, L. R. 1/2003
2 Integrata la disciplina del comma 1 da art. 5, comma 111, L. R. 1/2003
3 Rubrica dell'articolo sostituita da art. 4, comma 64, L. R. 22/2010
4 Parole sostituite al comma 1 da art. 4, comma 65, L. R. 22/2010
5 Parole sostituite al comma 2 da art. 4, comma 66, L. R. 22/2010