Art. 32
(Trasferimento di funzioni agli Enti locali in materia di
trasporto ciclistico)
1. Sono esercitate dalle Province le funzioni relative agli interventi previsti dagli articoli 7, 9 e 10 della
legge regionale 21 aprile 1993, n. 14 e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di trasporto ciclistico.
2.
Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, le Province sono tenute ad osservare le seguenti prioritā:
a) per la viabilitā ciclistica sostitutiva ed integrativa del trasporto urbano la prioritā č assegnata ai Comuni dotati del Piano urbano del traffico di cui all'articolo 11 della legge regionale 20/1997;
b) per la viabilitā ciclistica di interesse fisico- motorio e turistico la prioritā č assegnata agli interventi sperimentali che prevedono la creazione di unitā organiche e funzionali di intervento.