Legge regionale 09 novembre 1998, n. 13 - TESTO VIGENTE dal 05/08/2022

Disposizioni in materia di ambiente, territorio, attivitā economiche e produttive, sanitā e assistenza sociale, istruzione e cultura, pubblico impiego, patrimonio immobiliare pubblico, societā finanziarie regionali, interventi a supporto dell'Iniziativa Centro Europea, trattamento dei dati personali e ricostruzione delle zone terremotate.
Art. 130
 (Disposizioni sul patrimonio immobiliare del disciolto Ente
nazionale per le Tre Venezie)
1.
All'articolo 14 della legge regionale 3 settembre 1996, n. 38, il comma 2 bis, come inserito dall'articolo 21, comma 6, della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3, č sostituito dal seguente:
<< 2 bis. Gli attuali locatari hanno diritto all'acquisto degli alloggi occupati al prezzo ed alle condizioni determinati conformemente a quanto previsto dalla legge regionale 75/1982, e successive modifiche ed integrazioni, ferma restando l'applicabilitā, per gli alloggi giā appartenenti al disciolto Ente nazionale per le Tre Venezie, della detrazione prevista dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 14 agosto 1987, n. 21. Per gli alloggi giā in gestione allo stesso Ente Tre Venezie, il prezzo calcolato ai sensi dell'articolo 70 della legge regionale 75/1982, e successive modifiche ed integrazioni, potrā essere scontato di una ulteriore percentuale dell'1 per cento per ogni anno di conduzione antecedente al 1998, fino ad un massimo del 40 per cento. >>.