Legge regionale 09 novembre 1998, n. 13 - TESTO VIGENTE dal 05/08/2022

Disposizioni in materia di ambiente, territorio, attività economiche e produttive, sanità e assistenza sociale, istruzione e cultura, pubblico impiego, patrimonio immobiliare pubblico, società finanziarie regionali, interventi a supporto dell'Iniziativa Centro Europea, trattamento dei dati personali e ricostruzione delle zone terremotate.
Art. 11
 (Modifiche alle leggi regionali in materia di forestazione)
9.
All'articolo 58 della legge regionale 42/1996, come modificato dall'articolo 18 della legge regionale 31/1997, il comma 3 è sostituito dal seguente:
<< 3. I consiglieri ispettori forestali assunti ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 7 maggio 1996, n. 20, e successive modifiche, sono impiegati per l'espletamento delle urgenti funzioni dell'Amministrazione regionale presso la Direzione regionale delle foreste e l'Azienda dei parchi e delle foreste regionali. >>.

Note:
1 Comma 3 abrogato con D.G.R. 1282/2001, pubblicata nel BUR S.S. n.12 dd. 13.7.2001, cosi' come previsto dall'art. 3, comma 2, L.R. 18/1996.
2 Comma 7 abrogato da art. 79, comma 1, L. R. 14/2002
3 Comma 4 abrogato da art. 104, comma 1, L. R. 9/2007
4 Comma 5 abrogato da art. 104, comma 1, L. R. 9/2007
5 Comma 6 abrogato da art. 104, comma 1, L. R. 9/2007
6 Comma 8 abrogato da art. 23, comma 1, lettera h), L. R. 17/2019 , con effetto dall'1/1/2020.