1. La durata del rapporto di lavoro delle assunzioni a tempo determinato, disposte dall'
articolo 30 della legge regionale 28 agosto 1995, n. 35, è prorogata sino al 30 aprile 2000, termine entro il quale deve venir effettuato il monitoraggio degli impegni giuridicamente vincolanti per gli obiettivi 2 e 5b del corrente periodo di programmazione.