Legge regionale 06 luglio 1998, n. 11 - TESTO VIGENTE dal 15/09/1999

Attuazione dell'iniziativa comunitaria pesca e altre disposizioni relative a programmi comunitari.
Art. 16
 (Proroga rapporto di lavoro a tempo determinato)
1. La durata del rapporto di lavoro delle assunzioni a tempo determinato, disposte dall'articolo 30 della legge regionale 28 agosto 1995, n. 35, è prorogata sino al 30 aprile 2000, termine entro il quale deve venir effettuato il monitoraggio degli impegni giuridicamente vincolanti per gli obiettivi 2 e 5b del corrente periodo di programmazione.