Legge regionale 03 marzo 1998, n. 6 - TESTO VIGENTE dal 14/06/2022

Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente - ARPA.
CAPO I
 ARPA: FUNZIONI E ASSETTO ORGANIZZATIVO
SEZIONE I
 ISTITUZIONE DELL'ARPA
Art. 1
 (Oggetto e finalità)
1. Le disposizioni della presente legge, in attuazione del decreto legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, con legge 21 gennaio 1994, n. 61, sono finalizzate al mantenimento, sviluppo e potenziamento delle attività di tutela e di promozione della qualità degli ecosistemi naturali e degli ecosistemi antropizzati, al controllo ed alla prevenzione dei fattori di degrado che hanno o che potrebbero avere conseguenze dirette o indirette sulla salute umana. In tale contesto la Regione Friuli-Venezia Giulia persegue l'obiettivo della massima integrazione e coordinamento delle attività svolte in materia ambientale ed igienico-sanitaria dai diversi livelli istituzionali, in armonia con la legge 8 giugno 1990, n. 142, con il decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9, con il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche.
2. Le disposizioni della presente legge disciplinano altresì il riordino ed il funzionamento delle strutture preposte ai controlli ambientali, le modalità di erogazione dei servizi dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente alla Regione ed ai suoi enti strumentali, agli enti locali ed ai loro consorzi, società partecipate ed aziende speciali, alle Aziende per i servizi sanitari, agli altri enti pubblici, nonché ai privati.
3. Ai fini di cui al comma 1, l' istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente, di seguito denominata ARPA, e la sua operatività coordinata ed integrata, nelle modalità previste dall'articolo 17, con i Dipartimenti di prevenzione delle Aziende per i servizi sanitari, costituiscono l'avvio di un sistema regionale della prevenzione ambientale ed igienico-sanitaria.
6. Con regolamenti da adottare in base ai medesimi criteri, principi direttivi e procedure di cui all'articolo 1 della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23, la Giunta regionale procede, comunque non oltre dodici mesi dalla nomina del Direttore generale, alla semplificazione delle procedure amministrative previste dalle leggi regionali nelle materie interessate dall'articolo 3 della presente legge, nonché all'abrogazione o sostituzione di controlli tecnico-amministrativi.
Note:
1 Parole sostituite al comma 5 da art. 1, comma 1, L. R. 16/1998
Art. 2
 (Istituzione, natura giuridica e finalità dell'ARPA)
1. È istituita l' ARPA quale ente di diritto pubblico, preposto all'esercizio delle funzioni e delle attività tecniche per la vigilanza e il controllo ambientale, all'esercizio delle attività di ricerca e di supporto tecnico-scientifico, nonché all'erogazione di prestazioni analitiche di rilievo sia ambientale sia sanitario.
2. L' ARPA è dotata di personalità giuridica pubblica e di autonomia tecnico-giuridica, amministrativa e contabile ed è sottoposta agli indirizzi ed alla vigilanza della Regione secondo quanto previsto dagli articoli 4 e 13.
3. L' ARPA esercita le sue attribuzioni nell'ambito degli indirizzi e delle direttive della Regione. Svolge attività di supporto e consulenza tecnico-scientifica alle funzioni amministrative e di pianificazione e programmazione in materia di prevenzione ambientale ed igienico-sanitaria esercitate dalla Regione, dalle Province, dai Comuni singoli o associati, dalle Aziende per i servizi sanitari e dalle ulteriori istituzioni pubbliche operanti nel settore.
4. Entro e non oltre 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Presidente della Giunta regionale con proprio decreto, previa conforme deliberazione della Giunta stessa, su proposta dell'Assessore regionale all'ambiente, nomina il Direttore generale e contestualmente costituisce l'ARPA e ne approva lo statuto.
5. Con il medesimo decreto di cui al comma 4 sono definite ulteriori norme transitorie relative all'avvio dell'operatività dell'ARPA, nelle more dell'adozione del regolamento di cui all'articolo 10, nonché quelle norme necessarie a garantire la continuità delle attività e dei servizi trasferiti all'ARPA medesima.
Art. 3
 (Attribuzioni ed attività tecnico-scientifica)
1. L'ARPA, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 01 del decreto legge 496/1993, come inserito dalla legge di conversione 61/1994, per quanto non espressamente indicato dal presente comma, svolge, anche attraverso le sue articolazioni territoriali ed i settori tecnici, le seguenti attività tecnico-scientifiche per la protezione dell'ambiente in ambito regionale:
a) controllo dei fattori fisici, chimici e biologici che regolano gli ecosistemi naturali e antropizzati, al fine di qualificare, quantificare e prevenire i fattori di inquinamento;
b) funzioni tecniche, anche a supporto delle amministrazioni competenti, di controllo sul rispetto delle norme vigenti in campo ambientale e delle disposizioni e prescrizioni contenute nei provvedimenti emanati dalle autorità competenti;
c) controllo ambientale delle attività connesse all'uso pacifico dell'energia nucleare ed in materia di protezione dalle radiazioni ionizzanti;
d) controllo ambientale in materia di protezione dall'inquinamento elettromagnetico;
e) espletamento delle funzioni relative alla disciplina dell'igiene ambientale, comprese le diverse articolazioni funzionali dell'igiene del suolo, delle acque, dell'aria, nonché dell'igiene tecnica;
f) gestione di reti di monitoraggio e di altri sistemi di indagine, in collegamento con il sistema informativo dei Dipartimenti di prevenzione delle Aziende per i servizi sanitari territoriali;
g) formulazione, su richiesta delle autorità amministrative competenti, di pareri concernenti gli aspetti tecnici e scientifici connessi alle funzioni di protezione e risanamento ambientale;
h) raccolta, elaborazione e diffusione dei dati e delle informazioni di interesse ambientale, nonché promozione di programmi di divulgazione e formazione in materia ambientale, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati;
i) educazione ambientale ed informazione pubblica sulla prevenzione dei rischi ambientali e sanitari, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati, attivando anche adeguati sistemi informativi;
l) collaborazione alle attività di formazione, informazione ed aggiornamento professionale degli operatori del settore ambientale, con particolare riguardo ai dipendenti regionali e degli enti locali;
m) attività di studio, ricerca e controllo sui fenomeni fisici che caratterizzano l'ambiente marino e costiero;
n) attività di studio, ricerca e controllo per la tutela dall'inquinamento atmosferico prodotto dagli impianti termici in ambienti di vita;
o) realizzazione, anche in collaborazione con altri organismi ed istituti operanti nel settore, di iniziative di ricerca applicata sui fenomeni dell'inquinamento e della meteoclimatologia, sulle condizioni generali dell'ambiente e di rischio, sulle forme di tutela degli ecosistemi;
p) collaborazione con l' Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA) ed altri enti ed istituzioni operanti nel settore della prevenzione ambientale ed igienico-sanitaria;
q) collaborazione a livello tecnico-scientifico con gli organi competenti per gli interventi di protezione civile ed ambientale nei casi di emergenza;
r) supporto tecnico-scientifico agli organi preposti alla valutazione ed alla prevenzione dei rischi di incidenti rilevanti connessi ad attività produttive;
s) supporto tecnico-scientifico alla Regione ai fini dell'elaborazione dei piani regionali di intervento per la prevenzione ed il controllo ambientale e la verifica della salubrità degli ambienti di vita;
t) supporto tecnico di indirizzo generale alle amministrazioni competenti all'approvazione di progetti e al rilascio di autorizzazioni in materia ambientale;
z bis) svolge le funzioni di supporto tecnico operativo del Centro funzionale decentrato (CFD) della Protezione civile, mediante la modellistica meteorologica previsionale a supporto delle attività di prevenzione della Protezione civile regionale.
2. L' ARPA può fornire prestazioni a favore di privati, purché compatibili con l'esigenza di imparzialità nell'esercizio delle attività di cui al comma 1 ad essa affidate, e comunque subordinatamente all'espletamento dei compiti di istituto. Su proposta del Direttore generale che individua le tipologie e disciplina l'esercizio delle suddette prestazioni, la Giunta regionale approva il tariffario per la remunerazione delle prestazioni stesse.
Note:
1 Lettera z bis) del comma 1 aggiunta da art. 2, comma 1, L. R. 3/2014
Art. 4
 (Controllo e vigilanza)
4. I termini di cui al comma 3 sono interrotti per una sola volta se prima della loro scadenza sono richiesti chiarimenti o elementi integrativi di giudizio. In tal caso il termine per l'esercizio del controllo decorre dal momento della ricezione degli atti richiesti.
5. Con provvedimento motivato, la Giunta regionale può disporre ispezioni e verifiche nei confronti dell'ARPA.
6. Ai fini dell'esercizio della vigilanza di cui all'articolo 03, comma 1, del decreto legge 496/1993, come inserito dalla legge di conversione 61/1994, il Direttore generale dell'ARPA fornisce al Presidente della Giunta regionale, o se delegato all'Assessore all'ambiente, nei termini dallo stesso stabiliti, tutte le informazioni, i dati e le notizie richieste.
Note:
1 Derogata la disciplina del comma 3 da art. 12, comma 3, L. R. 16/2008
2 Comma 1 sostituito da art. 137, comma 1, lettera a), L. R. 17/2010
3 Parole sostituite al comma 2 da art. 137, comma 1, lettera b), numero 1), L. R. 17/2010
4 Parole sostituite al comma 2 da art. 137, comma 1, lettera b), numero 2), L. R. 17/2010
5 Comma 3 sostituito da art. 137, comma 1, lettera c), L. R. 17/2010
Art. 5
 (Rapporti con gli enti istituzionali)
1. L'ARPA svolge per la Regione, gli enti locali ed i Dipartimenti di prevenzione delle Aziende per i servizi sanitari della regione attività di consulenza, di supporto tecnico-scientifico ed analitiche.
2. Nelle materie di cui alla presente legge la Regione, gli enti locali e le Aziende per i servizi sanitari si avvalgono obbligatoriamente dell'ARPA per l'esercizio delle funzioni di rispettiva competenza.
3. L'ARPA ed i Dipartimenti di prevenzione delle Aziende per i servizi sanitari svolgono le proprie attività in maniera coordinata ed integrata, sulla base del Regolamento di cui all'articolo 22, comma 5, della legge regionale 30 agosto 1994, n. 12, da assumersi, su proposta dell'Assessore regionale all'ambiente di concerto con l'Assessore regionale alla sanità, entro 150 giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del decreto del Presidente della Giunta regionale di cui all'articolo 2, comma 4. Con tale regolamento sono altresì individuate le fattispecie soggette all'obbligo di cui al comma 2.
4. Le strutture laboratoristiche dell'ARPA svolgono funzioni di supporto tecnico-specialistico nei confronti della Regione, degli enti locali ed in particolare delle Aziende per i servizi sanitari, a cui pertanto non è consentito mantenere o attivare propri laboratori di analisi e gestire sistemi o apparecchiature destinati al controllo ambientale ed alla prevenzione collettiva per gli aspetti derivanti dai fattori di rischio ambientale.
Note:
1 Parole sostituite al comma 3 da art. 2, comma 1, L. R. 16/1998
2 Comma 2 bis aggiunto da art. 12, comma 44, lettera a), L. R. 11/2011
3 Parole aggiunte al comma 5 da art. 12, comma 44, lettera b), L. R. 11/2011
4 Comma 5 bis aggiunto da art. 5, comma 49, lettera a), L. R. 18/2011
SEZIONE II
 ORDINAMENTO DELL'ARPA
Art. 7
2. Il Direttore generale ha la rappresentanza legale dell'ARPA ed è responsabile della realizzazione dei compiti istituzionali dell'ARPA stessa e del raggiungimento degli obiettivi fissati dalla Giunta regionale e dal Comitato di indirizzo e verifica previsto dall'articolo 13, nonché della gestione dell'ARPA.
5. Il conferimento dell' incarico di Direttore generale a dirigenti pubblici determina il loro collocamento in aspettativa senza assegni per tutto il periodo dell'incarico. Il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza e dell'anzianità di servizio.
6. Il contratto di lavoro del Direttore generale è rinnovabile una sola volta.
7. Nei casi in cui ricorrano gravi motivi o la gestione presenti una situazione di grave disavanzo, in caso di grave violazione di leggi, nonché in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi, il Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa, può provvedere alla revoca del Direttore generale con conseguente risoluzione del contratto di lavoro.
8. Nell' ipotesi di revoca di cui al comma 7 ai Direttori tecnico-scientifico e amministrativo si applica la previsione di cui al comma 6 dell'articolo 9.
Note:
1 Integrata la disciplina del comma 3 da art. 4, comma 14, L. R. 12/2006
2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 12, comma 39, L. R. 9/2008
3 Lettera g) del comma 3 sostituita da art. 137, comma 2, L. R. 17/2010
4 Lettera a) del comma 3 sostituita da art. 5, comma 49, lettera b), L. R. 18/2011
5 Lettera c) del comma 3 sostituita da art. 5, comma 49, lettera c), L. R. 18/2011
6 Parole aggiunte al comma 4 da art. 3, comma 15, L. R. 15/2014
7 Comma 1 sostituito da art. 4, comma 6, L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
8 Parole soppresse al comma 4 da art. 84, comma 1, lettera a), L. R. 8/2022
9 Parole sostituite al comma 4 da art. 84, comma 1, lettera b), L. R. 8/2022
Art. 8
 (Collegio dei revisori contabili)
2. Il Collegio resta in carica per tre anni. I membri del Collegio possono essere revocati per giusta causa e possono rinunciare all'incarico; in tal caso la rinuncia è comunicata al Presidente della Giunta regionale ed al Direttore generale dell'ARPA.
3. Lo statuto dell' ARPA definisce i casi di decadenza, revoca e sostituzione dei membri effettivi, nonché le relative procedure.
4. Il Collegio si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta ogni tre mesi e comunque ogni qualvolta il Presidente ne ravvisi la necessità.
5. Per l' espletamento della propria attività al Presidente ed ai componenti effettivi del Collegio è dovuta un'indennità annuale da determinarsi con deliberazione della Giunta regionale.
6. Il Collegio dei revisori contabili vigila sull'osservanza delle leggi, verifica la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del rendiconto generale alle risultanze delle scritture contabili, esamina il bilancio di previsione e le relative variazioni ed assestamento. Il Collegio accerta almeno ogni trimestre la consistenza di cassa e può chiedere notizie al Direttore generale sull'andamento dell'ARPA. I revisori possono, in qualsiasi momento, procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.
Art. 9
 (Direttore tecnico-scientifico e Direttore amministrativo)
1. Il Direttore generale è coadiuvato da un Direttore tecnico-scientifico e da un Direttore amministrativo che sono preposti a specifiche strutture come funzionalmente individuate nel regolamento di organizzazione di cui all'articolo 10.
2. Il Direttore tecnico-scientifico ed il Direttore amministrativo sono nominati con provvedimento motivato del Direttore generale e sono responsabili nei confronti dello stesso.
3. Il Direttore tecnico-scientifico è scelto tra i soggetti che, in possesso del diploma di laurea in discipline tecnico-scientifiche, abbiano svolto per almeno cinque anni qualificata attività di direzione tecnico- scientifica in materia di tutela ambientale presso enti o strutture pubbliche o private.
4. Il Direttore amministrativo è scelto tra i soggetti che, in possesso del diploma di laurea in discipline giuridiche o economiche, abbiano svolto per almeno cinque anni qualificate attività in materia di direzione amministrativa presso enti o strutture pubbliche o private.
6. Essi cessano comunque dall' incarico entro tre mesi dalla data di nomina del nuovo Direttore generale e possono essere, anche singolarmente, riconfermati.
Note:
1 Comma 5 sostituito da art. 85, comma 1, L. R. 8/2022
Art. 10
 (Regolamento di organizzazione)
2. Il Regolamento disciplina il funzionamento dell'ARPA ed in particolare definisce:
a) l' assetto organizzativo, articolato ai sensi dell'articolo 03, comma 3, del decreto legge 496/1993, come inserito dalla legge di conversione 61/1994, nonché i compiti, le dimensioni e le forme di direzione e di coordinamento delle strutture dell'ARPA sulla base della distribuzione di competenze di cui all'allegato 1;
b) le forme di consultazione e il diritto all'accesso alle informazioni di cui all'articolo 20;
c) le modalità per la prestazione da parte dell'ARPA di attività tecnico-scientifiche e di servizi di informazione e documentazione a favore di terzi, nonché quella a condizioni di particolare favore ad associazioni in particolare di protezione ambientale e di tutela dei consumatori prive di scopo di lucro rappresentative di istanze sociali;
d) le norme di contabilità, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 22, comma 3, definendo, altresì, i centri di costo per la tenuta di una contabilità di tipo economico;
e) le modalità di acquisizione di specifiche consulenze professionali, collaborazioni esterne o di personale a contratto a tempo determinato;
f) l' organizzazione tecnica ed amministrativa, nonché l'attribuzione di specifiche competenze tecniche con valenza territoriale, interprovinciale o regionale, e la dotazione organica dei Dipartimenti provinciali e dei settori tecnici di cui all'articolo 14;
g) le modalità di collaborazione con le Università di Trieste ed Udine per la eventuale prosecuzione delle attività del Laboratorio Regionale di Educazione Ambientale, in riferimento all'articolo 3, comma 1, lettere i) ed l), previa valutazione dei risultati della fase di avvio.
Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 3, comma 1, L. R. 16/1998
Art. 11
1. Il processo di programmazione di ARPA, che si articola in programmazione annuale e triennale, si raccorda con il processo di programmazione della Regione e degli enti locali, nell'ambito delle priorità e degli indirizzi stabiliti dal Comitato di indirizzo e verifica ai sensi dell'articolo 13.
2. Costituiscono strumenti della programmazione triennale il programma triennale e il relativo bilancio pluriennale di previsione.
3. Costituiscono strumenti della programmazione annuale il programma annuale e il relativo bilancio di previsione.
6. Qualora il bilancio economico preventivo di ARPA non sia approvato dalla Giunta regionale entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento, ARPA può sostenere costi nei limiti di un dodicesimo di quanto previsto nel bilancio adottato per ogni mese di pendenza del procedimento.
7. Nel contesto del processo di controllo della gestione, il Direttore generale è responsabile del risultato della gestione aziendale. Il Direttore generale verifica mediante valutazioni comparative dei costi, dei rendimenti e dei risultati, la corretta ed economica gestione delle risorse di cui dispone, nonché l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa. A tal fine valuta, con periodicità almeno trimestrale, l'andamento dei costi rispetto agli obiettivi di budget.
8. Il bilancio d'esercizio, costituito dalla relazione del Direttore generale sulla gestione, dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dalla nota integrativa e dal rendiconto finanziario è adottato entro il 30 aprile di ciascun anno ed è trasmesso, corredato della relazione del Collegio dei revisori contabili di ARPA, alla Giunta regionale per il tramite della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici.
Note:
1 Articolo sostituito da art. 137, comma 3, L. R. 17/2010
2 Parole sostituite al comma 4 da art. 5, comma 49, lettera d), L. R. 18/2011
3 Comma 4 bis aggiunto da art. 5, comma 49, lettera e), L. R. 18/2011
4 Parole sostituite al comma 5 da art. 5, comma 49, lettera f), L. R. 18/2011
5 Parole soppresse al comma 4 bis da art. 1, comma 18, L. R. 5/2017
Art. 12
 (Convenzioni con enti pubblici)
1. Per l' esercizio delle funzioni tecniche in materia ambientale di competenza ai sensi dell'articolo 14 della legge 142/1990 le Province si avvalgono delle strutture provinciali dell'ARPA. Con apposite convenzioni da stipularsi tra la Regione e le Province, sentito il Direttore generale dell'ARPA, vengono stabiliti i criteri e le modalità di utilizzo delle strutture tecniche dell'ARPA.
2. Per l' esercizio delle funzioni tecniche delle Aziende per i servizi sanitari regionali, ferma restando la regolamentazione di cui all'articolo 5, comma 3, l'ARPA stipula apposite convenzioni con le Aziende medesime.
3. I Comuni singoli o associati o consorziati ovvero le Comunità montane e collinare nell'esercizio delle funzioni in materia ambientale attribuite ai sensi della legge 142/1990, si avvalgono delle strutture dell'ARPA secondo apposite convenzioni da stipularsi sulla base di una convenzione-tipo elaborata dalla Regione.
4. L' ARPA ed i soggetti pubblici interessati possono stipulare convenzioni o contratti, anche circoscritti per ambiti territoriali, funzionali e temporali, per prestazioni aggiuntive e per altre attività rispetto a quelle di cui ai commi 1, 2 e 3.
5. Le convenzioni di cui ai commi 1, 2 e 3, da definirsi, in sede di prima applicazione, entro 180 giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del decreto di cui all'articolo 2, comma 4, individuano le attività tecniche a supporto degli enti interessati, nonché i livelli qualitativi e quantitativi, i tempi e i costi delle prestazioni erogate, precisando quali debbano essere obbligatoriamente rese a titolo gratuito.
SEZIONE III
 ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA DELLA PREVENZIONE
Art. 13
2. In caso di mancata designazione dei componenti di cui alle lettere i) ed l) del comma 1 entro 30 giorni dalla data della richiesta, provvede direttamente il Presidente della Giunta regionale.
3. In caso di votazione paritaria prevale il voto del Presidente.
4. Alle sedute del Comitato partecipa il Direttore generale dell'ARPA. Possono essere altresì invitati i Direttori dei Dipartimenti provinciali dell'ARPA e i responsabili dei Dipartimenti di prevenzione delle Aziende per i servizi sanitari, nonché altri direttori di strutture regionali eventualmente interessate.
6. Il Comitato dura in carica 5 anni e si riunisce di norma ogni quadrimestre ed ogni qualvolta il suo Presidente ne chieda la convocazione, ovvero quando lo richieda un terzo dei suoi componenti.
Note:
1 Integrata la disciplina del comma 5 da art. 4, comma 10, L. R. 12/2006
2 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 12, comma 2, L. R. 16/2008
Art. 14
 (Articolazione organizzativa dell'ARPA)
1. Per l'esercizio delle funzioni e delle attività di cui alla presente legge l'ARPA è organizzata a livello centrale anche in settori tecnici corrispondenti alle principali aree d'intervento, individuati dal Regolamento di cui all'articolo 10, e articolata in Dipartimenti provinciali a livello territoriale.
3. In relazione al grado di complessità delle funzioni, alla direzione dei settori di cui al comma 1 può essere preposto personale appartenente al livello dirigenziale.
4. Le strutture territoriali sono costituite dai Dipartimenti provinciali, deputati all'espletamento delle attività tecnico-strumentali e di quelle operative di vigilanza e controllo sul territorio, nonché alla realizzazione di programmi di competenza o di compiti ulteriormente attribuiti dal Regolamento di cui all'articolo 10, godendo di autonomia gestionale nei limiti delle risorse loro assegnate dal Direttore generale. I Dipartimenti provinciali si articolano in Servizi che possono essere organizzati anche in riferimento alla strutturazione territoriale delle Aziende per i servizi sanitari. Presso ogni Dipartimento è previsto inoltre un Servizio riguardante l'igiene tecnica ed ambientale con il compito di valutare i dati ambientali. In relazione al grado di complessità delle funzioni, alla direzione dei Servizi può essere preposto personale appartenente al livello dirigenziale.
5. Ad ogni Dipartimento provinciale è preposto un direttore, nominato dal Direttore generale e responsabile nei confronti dello stesso.
6. Il personale di cui ai commi 3 e 5 può essere assunto anche con contratto di lavoro di diritto privato.
7. Le articolazioni funzionali sono individuate, a livello sia centrale sia provinciale, sulla base delle principali aree di intervento dell'ARPA.
SEZIONE IV
 RAPPORTI ISTITUZIONALI E CONSULTIVI DELL'ARPA
CAPO II
 GESTIONE FINANZIARIO-CONTABILE
Art. 21
 (Dotazione finanziaria dell'ARPA)
Note:
1 Parole sostituite al comma 2 da art. 4, comma 1, L. R. 16/1998
2 Integrata la disciplina del comma 2 da art. 4, comma 7, L. R. 18/2000
3 Integrata la disciplina del comma 1 da art. 4, comma 12, L. R. 12/2006, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 12, comma 9, L. R. 16/2008
4 Parole sostituite al comma 1 da art. 12, comma 6, L. R. 16/2008
5 Lettera a) del comma 1 sostituita da art. 12, comma 7, L. R. 16/2008
6 Lettera a bis) del comma 1 aggiunta da art. 12, comma 8, L. R. 16/2008
7 Parole sostituite alla lettera a bis) del comma 1 da art. 5, comma 81, L. R. 18/2011
8 Lettera a bis) del comma 1 sostituita da art. 178, comma 1, L. R. 26/2012
9 Integrata la disciplina della lettera a) del comma 1 da art. 3, comma 1, L. R. 23/2013
10 Integrata la disciplina della lettera c) del comma 1 da art. 3, comma 1, L. R. 23/2013
11 Vedi la disciplina transitoria della lettera a bis) del comma 1, stabilita da art. 3, comma 1, L. R. 23/2013
12 Lettera a) del comma 1 sostituita da art. 3, comma 14, L. R. 23/2013
13 Lettera a bis) del comma 1 abrogata da art. 3, comma 15, L. R. 23/2013
CAPO III
 NORME TRANSITORIE E FINALI
Art. 23

( ABROGATO )

Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 6, comma 1, L. R. 16/1998
2 Parole sostituite al comma 2 da art. 6, comma 2, L. R. 16/1998
3 Parole sostituite al comma 3 da art. 6, comma 3, L. R. 16/1998
4 Parole sostituite al comma 4 da art. 6, comma 4, L. R. 16/1998
5 Comma 6 bis aggiunto da art. 6, comma 5, L. R. 16/1998
6 Comma 6 ter aggiunto da art. 6, comma 5, L. R. 16/1998
7 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 8, comma 1, L. R. 25/1999
8 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 24

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 25

( ABROGATO )

Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 3, L. R. 21/2001
2 Integrata la disciplina del comma 2 da art. 13, comma 1, L. R. 20/2002
3 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 26

( ABROGATO )

Note:
1 Parole sostituite al comma 3 da art. 7, comma 1, L. R. 16/1998
2 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 27

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 28

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 29

( ABROGATO )

Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 8, comma 1, L. R. 16/1998
2 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 33
 (Norme finanziarie)
1. Per le finalità previste dall'articolo 21, comma 1, lettera a), nello stato di previsione della spesa dei bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 è istituito per memoria, a decorrere dal 1999, alla Rubrica n. 15 - programma 1.1.1 - spese correnti - Categoria 1.5 - il capitolo 2255 (1.1.155.2.08.29) con la denominazione << Finanziamento all'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) per le spese di funzionamento e l'attività istituzionale >>.
2. La quota annua di finanziamento dell'ARPA a valere sul fondo di cui all'articolo 11 della legge regionale 5/1997, come prevista dall'articolo 9, comma 19, della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3, approvata dal Consiglio regionale il 29 dicembre 1997 e dall' articolo 21, comma 1, lettera c), è a carico del capitolo 2259 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998 - 2000 e del bilancio per l' anno 1998 ed ai corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni successivi.
3. Per le finalità previste dall'articolo 21, comma 2, è autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni per l'anno 1998 a carico del capitolo 2254 (1.1.155.2.08.29) che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998 - alla Rubrica n. 15 - programma 1.1.1 - spese correnti - Categoria 1.5 - con la denominazione << Finanziamento per l'impianto e il primo avvio dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) >> e con lo stanziamento di lire 3.000 milioni per l'anno 1998.
5. Gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 24 fanno carico ai capitoli 550, 8800 e 8801 del precitato stato di previsione della spesa.