Art. 66
(Conclusione dei procedimenti in corso presso l'IRFoP)
1. L'Istituto regionale per la formazione professionale conclude, secondo la previgente normativa, i procedimenti relativi all'acquisizione di beni, forniture e servizi, nonché i procedimenti relativi ad interventi sul patrimonio immobiliare iniziati antecedentemente all'1 gennaio 1998.