Legge regionale 12 dicembre 1997, n. 38 - TESTO VIGENTE dal 17/12/1997

Disposizioni finanziarie per l'Obiettivo 2. Modifica dell'articolo 16, comma 6, della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10 (legge finanziaria 1997).
Art. 1
1. In relazione all'avvenuto pagamento, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge regionale 28 agosto 1995, n. 35, come modificato dall'articolo 60 della legge regionale 8 agosto 1996, n. 29, di lire 1.364.819.554 in eccedenza rispetto alla quota regionale di cofinanziamento degli interventi sostenuti dal FSE relativamente al piano finanziario 1994-1996, le disponibilità del capitolo 7744 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997 relative ai corrispondenti fondi riprogrammati per la fase 1997-1999 sono pagate nella misura di lire 1.364.819.554 con commutazione in entrata sul capitolo 1085 dello stato di previsione dell'entrata dei bilanci citati.
2. La disposizione data dall'articolo 16, comma 6, della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10, relativamente al capitolo 7749 della spesa, si intende data nella misura di lire 1.197.180.446 anziché di lire 2.562 milioni.