Art. 18
(Norma finale)
1. Successivamente al termine del 31 dicembre 1997 di cui all'articolo 12, l'ERSA, sentito il Comitato di Sorveglianza e previa deliberazione della Giunta regionale, è autorizzata ad applicare le procedure di cui alla presente legge qualora sussista la necessità di ulteriore accelerazione della spesa relativa al DOCUP obiettivo 5b.