Art. 13
(Individuazione dei progetti con finanziamento alternativo)
1. Con decreto del direttore dell'Ente regionale per lo sviluppo e la promozione dell'agricoltura (ERSA) sono individuati, per ciascun sottoprogramma e con l'indicazione degli importi, i progetti ammessi al finanziamento alternativo di cui alla lettera a) dell'articolo 12, sentito il Nucleo di valutazione di cui all'
articolo 13 della legge regionale 28 agosto 1995, n. 35, il quale verifica la coerenza di tali progetti con le finalità delle Misure del DOCUP obiettivo 5b.
2. Il decreto di cui al comma 1 è immediatamente esecutivo.
3. In relazione alla situazione finanziaria determinatasi al 31 dicembre 1997 in applicazione del comma 1 si provvede con apposito provvedimento legislativo all'assestamento degli stanziamenti dei connessi capitoli del bilancio regionale.
Note:
1 Integrata la disciplina del comma 3 da art. 17, comma 1, L. R. 11/1998