Art. 3
2. I contributi sono erogati previa presentazione della documentazione comprovante gli oneri effettivamente sostenuti dall'impresa per le attivitą oggetto dell'intervento ammesso ai benefici.
3. I contributi possono, su richiesta, essere anticipati nella misura massima del 50 per cento del loro ammontare previa presentazione da parte dell'impresa di idonea fideiussione bancaria o assicurativa.