Art. 2
1. Le Direzioni regionali dell'industria, del lavoro, della cooperazione e dell'artigianato, del commercio e del turismo sono autorizzate a dare attuazione alla Misura 4: << Regione Friuli-Venezia Giulia - Azione 1 - Promozione di attivitą economiche alternative: aiuti soft >>, secondo le disposizioni del presente Capo.
2. I contributi sono concessi:
a) nella misura del 50 per cento delle spese, ritenute ammissibili, sostenute per l'acquisizione di consulenze relative alla realizzazione di progetti per il miglioramento dell'organizzazione aziendale, la salute e la sicurezza dei lavoratori, la progettazione e la produzione assistita da computer, il design, la politica della qualitą e la commercializzazione dei prodotti;
b) nella misura del 50 per cento del costo dei servizi forniti per l'istituzione o il potenziamento di servizi comuni finalizzati alla creazione e allo sviluppo di piccole e medie imprese con particolare riferimento alle imprese insediate nei siti dismessi riqualificati.