Art. 10
1. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, su proposta della Direzione regionale competente, individua gli enti locali risultanti gią proprietari degli immobili oggetto dell'intervento che saranno invitati a presentare le domande di finanziamento, fissa i termini per la presentazione delle stesse ed emana i criteri di prioritą per l'ammissibilitą e per la selezione delle domande medesime.