Legge regionale 12 novembre 1997, n. 34 - TESTO VIGENTE dal 29/11/1997 al 19/04/2001

Modifiche alla legge regionale 19 novembre 1991, n. 52, in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica; alla legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46, in materia di opere pubbliche e di interesse pubblico; alla legge regionale 13 maggio 1988, n. 29, in materia di protezione delle bellezze naturali; alla legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, in materia di organizzazione degli uffici regionali e alla legge regionale 8 aprile 1982, n. 22, in materia di forestazione.
Art. 23
 (Interventi di manutenzione edilizia)
1.
L'articolo 68 della legge regionale 52/1991 è sostituito dal seguente:
<< Art. 68
 (Interventi di manutenzione edilizia)
1. Sono di manutenzione ordinaria gli interventi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti e che non interessano le parti strutturali degli edifici né comportano la realizzazione di manufatti accessori esterni ad essi.
2. Sono interventi di manutenzione straordinaria le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari.
3. Sono, tra l'altro, da considerarsi interventi di manutenzione straordinaria le opere:
a) interne agli edifici che non comportino la riorganizzazione totale dell'edificio né aumento del numero delle unità immobiliari;
b) consistenti nella sostituzione di uno o alcuni solai interpiano, senza che ciò comporti la modifica del numero dei piani;
c) consistenti nel rifacimento totale dell'intonacatura e del rivestimento esterno degli edifici;
d) consistenti nella sostituzione di serramenti esterni;
e) consistenti nello spostamento, apertura o soppressione di fori esterni;
f) consistenti nella sostituzione di solai di copertura anche con cambiamento di tipo di materiale, sagoma e quota, dovuta quest'ultima a esigenze tecniche e senza che ciò comporti la modifica del numero dei piani;
g) consistenti nella realizzazione di nuovi impianti tecnologici, anche se attuati all'interno di edifici pubblici o di interesse statale;
h) consistenti nella realizzazione di verande, bussole o simili a chiusura totale o parziale di poggioli e terrazzi a protezione di ingressi;
i) consistenti in altri interventi finalizzati al perseguimento di obiettivi di risparmio energetico e che necessitano anche di limitate modifiche volumetriche. >>.