Legge regionale 09 settembre 1997 , n. 31 - TESTO VIGENTE dal 14/12/2016

Norme in materia di personale regionale e di organizzazione degli uffici dell'Amministrazione regionale. Norme concernenti il personale e gli amministratori degli enti locali.

CAPO I

Norme in materia di personale regionale

Art. 1

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera ii), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.

Art. 2

( ABROGATO )

(3)(5)

Note:

Parole sostituite al comma 1 da art. 21, comma 1, L. R. 26/1999

Parole sostituite al comma 1 da art. 3, comma 1, L. R. 21/2001

Articolo sostituito da art. 19, comma 1, L. R. 10/2002

Parole aggiunte al comma 1 da art. 6, comma 12, L. R. 20/2002

Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera ii), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.

Art. 3

( ABROGATO )

(2)

Note:

Integrata la disciplina del comma 3 da art. 20, comma 3, L. R. 3/1998 , con effetto, ex articolo 33 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1998.

Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera ii), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.

Art. 4

(Personale assegnato presso Amministrazioni dello Stato)

1. In relazione alle esigenze di funzionamento dell'apparato burocratico regionale, con particolare riferimento agli adempimenti connessi alla riforma dell'impiego regionale, nonché tenuto conto delle sensibili carenze dell'organico, il personale regionale che presta servizio presso gli uffici della Corte dei Conti di Trieste e Udine, dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste e del Tribunale Amministrativo Regionale del Friuli-Venezia Giulia è gradualmente riassegnato alla Regione per il 50 per cento entro il 31 dicembre 1997 e per il restante 50 per cento entro il 31 dicembre 1998.

(1)(2)

2. All'articolo 1, secondo comma della legge regionale 10 novembre 1971, n. 47, come da ultimo modificato dall'articolo 41 della legge regionale 2 febbraio 1991, n. 8, le parole << nonché - a richiesta del predetto ufficio, per esigenze straordinarie o integrative - personale dell'Amministrazione regionale, nel numero massimo di 38 unità >> sono abrogate.

3. L'articolo 1 della legge regionale 30 luglio 1979, n. 40 è abrogato.

4. L'articolo 49 della legge regionale 8/1991 è abrogato.

5. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 hanno effetto dall'1 gennaio 1999.

Note:

Integrata la disciplina del comma 1 da art. 13, comma 1, L. R. 14/1998

Integrata la disciplina del comma 1 da art. 4, comma 2, L. R. 18/1998

Art. 5

(Utilizzazione di personale didattico dell'IRFoP)

1. Onde consentire la migliore utilizzazione delle risorse umane, il personale dell'IRFoP con profilo professionale didattico, non utilizzato o prevedibilmente non utilizzabile nelle mansioni proprie del profilo medesimo, può essere adibito, anche presso strutture diverse da quella di appartenenza, all'espletamento di compiti rientranti in altri profili professionali della medesima qualifica, compatibilmente con il titolo di studio posseduto e la professionalità maturata.

Art. 6

(Comandi di personale)

1. Il personale di ruolo del Comune di San Pietro al Natisone della cui attività si è avvalso il Centro regionale di formazione professionale - Settore alberghiero - di San Pietro al Natisone, può essere comandato presso l'Amministrazione regionale, ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 53/1981, anche in deroga ai limiti previsti dall'articolo 45 della legge medesima.

(1)

Note:

Parole sostituite al comma 1 da art. 77, comma 1, L. R. 1/1998

Art. 7

(Assenza per malattia)

1. Al fine di uniformarsi alle disposizioni vigenti negli altri comparti del pubblico impiego, l'Amministrazione regionale dispone il controllo della malattia, fin dal primo giorno di assenza, attraverso le competenti Aziende sanitarie regionali.

2.

( ABROGATO )

(1)

3. Al recupero delle somme dovute dal personale regionale derivanti dall'applicazione delle disposizioni richiamate all'articolo 80, comma 7 bis della legge regionale 18/1996, come introdotto dal comma 2, per il periodo decorrente dall'1 gennaio 1994 al giorno precedente alla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede, avuto riguardo anche alla rilevanza degli importi, sia in forma rateizzata che in correlazione alla corresponsione di arretrati.

Note:

Comma 2 abrogato da art. 54, comma 1, lettera ii), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.

Art. 8

(Trattamento di fine rapporto)

1. Ai fini dell'accantonamento del trattamento di fine rapporto (TFR) maturato dal personale di cui all'articolo 3 della legge regionale 27 aprile 1972, n. 22, come modificato dagli articoli 42 e 43 della legge regionale 2 febbraio 1991, n. 8, e quello di cui all'articolo 41 della legge regionale 28 marzo 1968, n. 21, e dal personale di cui all'articolo 1 della legge regionale 26 febbraio 1990, n. 9, nonché dal personale assunto dopo l'1 gennaio 1996, il cui rapporto di lavoro risulti essere inferiore ad un anno di servizio continuativo e quindi beneficiario del TFR rispettivamente per effetto dei contratti nazionali e dell'articolo 2, comma 5, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare contratti assicurativi con istituti bancari o con compagnie di assicurazione autorizzati ai sensi della normativa vigente.

2. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, relativamente alla stipula dei contratti assicurativi, fanno carico al capitolo 575 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997 e ai corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni futuri.

3. In relazione al disposto di cui al comma 1 sono istituiti per memoria nel bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e nel bilancio per l'anno 1997 i seguenti capitoli:

a) nello stato di previsione dell'entrata, al Titolo III - Categoria 3.7 - il capitolo 1175 (3.7.2) con la denominazione << Versamenti da parte di Istituti bancari e assicurativi delle quote accantonate per il trattamento di fine rapporto (TFR) del personale cessato dal servizio >>;

b) nello stato di previsione della spesa, alla Rubrica n. 5 - programma 0.1.2 - spese correnti - Categoria 1.2 - Sezione I - il capitolo 578 (1.1.121.1.01.01) con la denominazione << Liquidazione al personale cessato dal servizio del trattamento di fine rapporto (TFR) >>, che viene iscritto nell'elenco n. 2 allegato al bilancio.

Art. 9

(Trattamento di buonuscita)

1. Al fine di non arrecare pregiudizio ai diritti acquisiti dal personale in materia previdenziale, in forza dei principi costituzionalmente tutelati, come da ultimo ribadito dall'articolo 3 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 e tenuto conto che l'Amministrazione regionale continua a versare anche per gli anni 1996 e 1997 la relativa contribuzione, sulla base delle direttive emanate dall'Ente previdenziale INPDAP - INADEL, la Regione è autorizzata ad erogare il trattamento previsto dalla Parte IV, Titolo II, Capo II, della legge regionale 53/1981, nonché quello di cui all'articolo 16 bis della legge regionale 14 giugno 1983, n. 54, come inserito dall'articolo 58 della legge regionale 11 giugno 1988, n. 44, con riferimento alla normativa vigente anteriormente all'1 gennaio 1996, fino a quando non avranno avuto piena attuazione la riforma previdenziale introdotta dall'articolo 2, commi 5, 6, 7 ed 8 della legge 8 agosto 1995, n. 335, e la disciplina delle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124.

2. Il diritto alla riliquidazione della buonuscita in favore dei dipendenti già cessati, sorge, nei termini stabiliti dalla legge regionale 28 agosto 1992, n. 29, dal momento in cui la parte economica dei contratti, a partire da quello 1994/1995 e successivi, è fissata in via definitiva.

Art. 10

(Acquisizione di personale in posizione di comando)

1. A fronte delle gravi carenze d'organico, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad acquisire, in posizione di comando, dipendenti di ruolo provenienti da Amministrazioni pubbliche e dalle Aziende sanitarie regionali, per l'assolvimento delle funzioni di competenza delle Direzioni regionali della sanità e dell'assistenza sociale, nonché in vista dell'affidamento ad un'unica Direzione regionale delle funzioni medesime, come previsto dall'articolo 9, comma 1, della legge regionale 5 settembre 1995, n. 37.

2. L'acquisizione di personale in comando di cui al comma 1 è effettuata, nei limiti delle vacanze della pianta organica vigente e comunque in misura non superiore a venti unità, con le modalità stabilite dall'articolo 44 della legge regionale 53/1981, e successive modifiche ed integrazioni, anche in deroga ai limiti previsti dall'articolo 45 della medesima legge.

3. Al personale assunto in posizione di comando ai sensi del presente articolo, appartenente, nell'Ente di provenienza, a qualifica funzionale corrispondente a quella di dirigente dell'Amministrazione regionale, può essere attribuito l'incarico di cui all'articolo 47, comma 2, lettera b), della legge regionale 18/1996, con il conseguente trattamento economico.

4. L'articolo 35 della legge regionale 30 agosto 1994, n. 12 è abrogato.

5. Gli oneri derivanti dall'applicazione di quanto disposto dal comma 1 fanno carico ai capitoli 550, 8800 e 8801 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997.

Art. 11

(Assunzione di personale con contratto a tempo determinato)

(1)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assumere personale con contratto di lavoro a tempo determinato per la sostituzione dei dipendenti assegnati agli uffici di segreteria del Presidente della Giunta regionale, del Presidente del Consiglio regionale e degli Assessori regionali, nonché alle segreterie dei Gruppi consiliari o che svolgono funzioni di addetti di segreteria dei Vicepresidenti del Consiglio regionale.

2. Le assunzioni possono essere altresì disposte per la sostituzione dei dipendenti che fruiscono del permesso di cui all'articolo 92, primo comma, lettera a), della legge regionale 53/1981, come da ultimo modificato dall'articolo 82 della legge regionale 18/1996, purché l'assenza medesima sia superiore ad un mese, nonché per compensare la minore presenza in servizio dei dipendenti che fruiscono del rapporto di lavoro a tempo parziale.

3. Le assunzioni possono essere disposte per le qualifiche non superiori a quella di consigliere ed avere durata non superiore ad un anno ad eccezione di quanto disposto dal comma 9. Per la sostituzione di personale con qualifica di funzionario si provvede mediante assunzioni di personale nella qualifica di consigliere.

3 bis. Il termine del contratto può essere prorogato, previo consenso del dipendente, esclusivamente per il tempo necessario all'assunzione - per le medesime finalità - di altro contrattista e, comunque, per un periodo non superiore a sei mesi.

(2)

4. Il personale non può essere riassunto in servizio prima che siano trascorsi sei mesi dalla scadenza del precedente contratto di lavoro a tempo determinato.

5. Al personale assunto è attribuito il trattamento economico corrispondente allo stipendio iniziale della qualifica di assunzione e si applicano le disposizioni legislative previste dall'ordinamento vigente per il personale regionale, tenuto conto della durata limitata del rapporto d'impiego e sempre che non siano incompatibili con i caratteri del relativo contratto. Il personale assunto ai sensi del comma 2 per compensare la minore presenza in servizio dei dipendenti che fruiscono del rapporto di lavoro a tempo parziale, presta servizio con un orario settimanale di 18 ore o di 22 ore, da individuarsi in relazione alle esigenze degli uffici; al personale medesimo compete il trattamento economico previsto dalla vigente normativa regionale per il rapporto di lavoro a tempo parziale.

6. I contratti di lavoro a tempo determinato sono stipulati sulla base di apposito disciplinare predisposto dal Direttore regionale dell'organizzazione e del personale. Per il personale di cui al comma 9 continua a trovare applicazione il regolamento per l'assunzione di personale di cui all'articolo 25 della legge regionale 44/1988, come da ultimo modificato dall'articolo 23.

7. Ai soli finì del reclutamento del personale di cui al presente articolo si fa riferimento alle graduatorie vigenti per l'assunzione del personale di cui all'articolo 25 della legge regionale 44/1988.

8. Ai fini dell'assunzione, il personale deve comprovare il mantenimento dei requisiti richiesti all'atto dell'inserimento nelle graduatorie di cui al comma 7, fatta eccezione per il limite di età e per l'iscrizione nelle liste per l'occupazione.

9. In sede di prima applicazione del presente articolo e comunque non oltre il 31 dicembre 1998, al fine di garantire la funzionalità dei servizi e la continuità dell'azione amministrativa, qualora dipendenti assenti ai sensi delle disposizioni di cui alla legge 30 dicembre 1971, n. 1204, fruiscano, una volta rientrati in servizio, del permesso di cui all'articolo 92, primo comma, lettera a), della legge regionale 53/1981 o del rapporto di lavoro a tempo parziale, l'Amministrazione regionale può disporre la proroga dei contratti del personale in servizio, alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale 44/1988 in sostituzione dei suddetti dipendenti, ovvero il rinnovo dei contratti medesimi, purché il rapporto di lavoro si sia concluso, alla suddetta data, da non più di 30 giorni. La proroga o il rinnovo sono disposti per i periodi, anche consecutivi, di durata del permesso e del rapporto di lavoro a tempo parziale e comunque per non più di due anni.

10. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo fanno carico ai capitoli 550, 8800 e 8801 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997.

Note:

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 1, L. R. 18/1998

Comma 3 bis aggiunto da art. 14, comma 1, L. R. 1/2000

Art. 12

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 9, comma 23, L. R. 10/2002

Art. 13

(Assunzione straordinaria di personale con contratto dilavoro a tempo determinato per l'attuazione dei programmicomunitari)

(2)

1. In esecuzione dell'intesa tra la Commissione europea, lo Stato italiano, le Regioni e le Province autonome del 29 settembre 1995 in materia di procedure ed azioni per l'accesso ai contributi comunitari, al fine di garantire l'attuazione degli interventi cofinanziati dall'Unione europea (UE) nella Regione Friuli - Venezia Giulia, in particolare nell'attuale periodo di programmazione, la Regione è autorizzata ad effettuare assunzioni straordinarie di personale, con contratto di lavoro a tempo determinato, per un numero massimo di 60 unità nella qualifica funzionale di consigliere di cui 23 nel profilo professionale di consigliere giuridico amministrativo legale, 26 nel profilo professionale di consigliere programmatico statistico, 3 nel profilo professionale di consigliere agronomo e 8 nel profilo professionale di consigliere urbanista.

(1)

2. Il rapporto di lavoro ha durata biennale, prorogabile per particolari esigenze per un ulteriore biennio.

3. Le assunzioni sono finalizzate a rafforzare in termini qualitativi e quantitativi le strutture regionali interessate all'attuazione degli interventi cofinanziati dalla UE, giusta quanto previsto dall'intesa di cui al comma 1, in particolare dal punto 1, lettera b), della stessa. Non meno di 10 unità di personale sono assegnate alla Direzione regionale degli affari comunitari e dei rapporti esterni per le esigenze di coordinamento, monitoraggio e attuazione dei programmi comunitari.

4. Le assunzioni di cui al comma 1 avvengono mediante una fase selettiva preliminare ed una successiva fase articolata su una prova d'esame e sulla valutazione dei titoli, cui possono partecipare candidati in possesso del diploma di laurea specifico previsto dal comma 5 o di altro equipollente per il corrispondente profilo professionale, conseguito con un punteggio non inferiore a punti 100. I candidati devono altresì possedere tutti i requisiti richiesti per l'accesso agli impieghi dalla normativa regionale o, in carenza, dalla normativa statale vigente in materia.

5. Ai fini delle assunzioni i candidati devono possedere uno dei seguenti titoli di studio:

PROFILO PROFESSIONALEDIPLOMA DI LAUREA IN
Giuridico amministrativolegaleGiurisprudenzaScienze politicheEconomia e commercio
Programmatico statisticoGiurisprudenzaScienze politicheEconomia e commercioScienze economicheScienze economiche e bancarieScienze statistiche
AgronomoScienze agrarieScienze forestaliScienze naturaliScienze geologicheChimicaScienze biologicheScienze della produzioneanimale
UrbanisticaIngegneria e relativo diploma di abilitazioneArchitettura all'esercizio della professione,Urbanistica qalora previsto, o, nei casi consentiti dalla legge certificato di abilitazione provvisoria

6. La fase selettiva preliminare , che può essere effettuata con le modalità previste dall'articolo 20 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, è volta ad accertare:

a) la buona conoscenza della lingua inglese, parlata e scritta, da accertare mediante test e colloquio;

b) la buona capacità di operare con i sistemi di videoscrittura e di foglio elettronico in ambiente Windows 95 da accertare mediante prove pratiche.

7. Il giudizio di idoneità si intende conseguito se il candidato ottiene il punteggio di almeno sette decimi in ciascuna delle prove. I candidati che abbiano conseguito il giudizio di idoneità sono ammessi a sostenere la prova scritta di cui al comma 9.

8. Costituiscono titoli valutabili:

a) punteggio conseguito nel diploma di laurea;

100:punti 0,20
101:punti 0,40
102:punti 0,60
103:punti 0,80
104:punti 1
105:punti 1,20
106:punti 1,40
107:punti 1,60
108:punti 1,80
109:punti 2
110:punti 2,20
110 e lode:punti 2,40

b) superamento di esami professionali di Stato, qualora non richiesto come requisito per l'accesso, e corsi universitari post-laurea con esame finale in materie attinenti il profilo professionale di accesso (punti 0,50 per ciascun titolo, fino ad un massimo di punti 1 ,50). I corsi universitari post-laurea sono considerati validi solo se effettuati presso Università che rilascino titoli di studio riconosciuti. Gli stessi corsi inoltre devono avere durata almeno pari ad un anno accademico;

c) servizio prestato presso pubbliche amministrazioni in qualifiche o livelli equiparati alla qualifica funzionale di consigliere o presso organi della UE in posizioni per le quali sia richiesto il diploma di laurea (punti 0,05 per ogni mese o frazione di mese superiore a 15 giorni fino ad un massimo di punti 1,1). Il servizio prestato in attività di insegnamento è valutato solo se effettuato almeno in scuole secondarie di secondo grado e in materie attinenti lo specifico profilo professionale di accesso con orario pieno;

d) servizio prestato alle dipendenze di enti o società privati, in posizioni professionali per le quali sia richiesto il diploma di laurea e con svolgimento di compiti di progettazione, monitoraggio e valutazione di programmi cofinanziati dalla UE (punti 0,025 per ogni mese o frazione di mese superiore a 15 giorni fino ad un massimo di punti 0,55).

9. L'eventuale buona conoscenza di una o più delle seguenti lingue: francese, tedesco, spagnolo, da accertare mediante apposito test, dà diritto a un punteggio addizionale pari a 1 punto per ciascuna lingua. I criteri di valutazione ai fini della formulazione del giudizio sulla buona conoscenza delle predette lingue sono stabiliti preventivamente dalla Commissione giudicatrice.

10. L'esame è articolato su di una prova scritta, anche a risposta sintetica, vertente sulle seguenti materie:

a) consigliere giuridico amministrativo legale:

1) elementi di diritto comunitario con particolare riferimento alla politica comunitaria regionale;

2) diritto amministrativo;

b) consigliere programmatico statistico:

1) elementi di diritto comunitario con particolare riferimento alla politica-comunitaria regionale;

2) politica economica;

c) consigliere agronomo:

1) elementi di diritto comunitario con particolare riferimento alla politica comunitaria regionale;

2) economia e politica agraria;

d) consigliere urbanista:

1) elementi di diritto comunitario con particolare riferimento alla politica comunitaria regionale;

2) pianificazione urbana e territoriale.

11. Per la valutazione delle prove la Commissione ha a disposizione 10 punti; il punteggio minimo per il superamento dell'esame è di punti 7.

12. Ai fini della partecipazione al concorso i candidati devono presentare domanda entro 30 giorni dalla data della pubblicazione del relativo bando secondo le modalità ivi definite.

13. Le Commissioni giudicatrici sono nominate con deliberazione della Giunta regionale. Per la composizione delle Commissioni trova applicazione il disposto di cui all'articolo 21 della legge regionale 18/1996, come integrato dall'articolo 40 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 31.

14. Le modalità di svolgimento delle procedure concorsuali, anche con riguardo agli adempimenti dei partecipanti e gli adempimenti delle Commissioni giudicatrici sono disciplinati dalla normativa regionale vigente in materia o, in carenza, dal Capo I del DPR 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni.

15. Le graduatorie di merito, da approvarsi con deliberazione della Giunta regionale, sono predisposte sulla base della somma del punteggio ottenuto dai candidati nella prova scritta e di quello attribuito ai titoli nonché dell'eventuale punteggio addizionale di cui al comma 9. A parità del punteggio totale la preferenza è determinata, nell'ordine, dal maggior punteggio ottenuto nella prova scritta e dal maggior punteggio ottenuto nella valutazione delle singole categorie di titoli di cui al comma 8; in quest'ultimo caso la priorità è data, rispettivamente, ai titoli di cui alla lettera a), alla lettera c), alla lettera d) ed alla lettera b). In caso di ulteriore parità la preferenza è determinata dal punteggio maggiore ottenuto nelle prove di idoneità di cui al comma 6, nel seguente ordine: lingua inglese parlata, prova sul foglio elettronico, video scrittura, lingua inglese scritta.

16. Il personale assunto è tenuto a seguire le iniziative di formazione organizzate dall'Amministrazione regionale, anche mediante stages presso sedi delle istituzioni comunitarie; ai dipendenti che effettuano tali stages è attribuito il trattamento di missione previsto dalla vigente legislazione regionale.

17. Al personale assunto è attribuito il trattamento economico iniziale previsto per la qualifica funzionale di consigliere. Al personale medesimo si applicano altresì, in quanto compatibili, le disposizioni previste dalla legge regionale 18 maggio 1988, n. 31, e successivi provvedimenti esecutivi, per il personale assunto con contratto di lavoro a tempo determinato.

18. Gli oneri derivanti dall'applicazione di quanto disposto dal comma 1 fanno carico ai capitoli 550, 8800 e 8801 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997.

Note:

Integrata la disciplina del comma 1 da art. 68, comma 4, L. R. 9/1999

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 11, comma 1, L. R. 20/2002

Art. 14

(Assunzioni straordinarie di personale con contratto dilavoro a tempo determinato per attività di caratterepreparatorio e ripetitivo)

1. Per sopperire alle più immediate esigenze di funzionalità dell'apparato regionale, con particolare riferimento ad attività di carattere preparatorio e ripetitivo da svolgersi anche con l'ausilio di sistemi informatici di videoscrittura, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad effettuare assunzioni a tempo determinato di personale con qualifica funzionale di coadiutore, mediante avviamento a selezione degli iscritti nelle liste di collocamento, per un numero massimo di quaranta unità.

2. Per quanto riguarda i requisiti generali per l'assunzione, le modalità di avviamento alla selezione nonché le procedure di selezione trova applicazione la normativa statale vigente in materia. Quale titolo di studio è richiesto il diploma di scuola secondaria di primo grado e attestato di qualifica professionale di un corso sull'utilizzo di strumenti informatici rilasciato ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 14 della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

3. Il rapporto di lavoro ha la durata di un anno prorogabile, per motivate esigenze e previa valutazione della qualità del servizio prestato, per un ulteriore anno.

4. La selezione consiste nell'effettuazione di una prova teorico-pratica vertente sulle seguenti materie:

a) nozioni di diritto amministrativo;

b) nozioni di archivistica;

c) nozioni di informatica.

5. La Commissione giudicatrice, nominata con decreto del Direttore regionale dell'organizzazione e del personale, è composta da un dipendente regionale con qualifica di dirigente e anzianità nella qualifica di almeno cinque anni, con funzioni di presidente, da un dipendente regionale con qualifica non inferiore a quella di accesso, con anzianità nella qualifica di almeno cinque anni e da un esperto estraneo all'Amministrazione regionale; trova applicazione, in materia di incompatibilità, il disposto di cui all'articolo 21, comma 2, della legge regionale 18/1996. Gli adempimenti della Commissione sono disciplinati dai Capi I e III del DPR 487/1994.

6. Al personale assunto è attribuito il trattamento economico iniziale previsto per la qualifica funzionale di assunzione.

7. Gli oneri derivanti dall'applicazione di quanto disposto dal comma 5 fanno carico al capitolo 150 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997.

8. Gli oneri derivanti dall'applicazione di quanto disposto dal comma 1 fanno carico ai capitoli 550, 8800 e 8801 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997.

Art. 15

(Assunzione di personale con contratto di lavoro a tempodeterminato per gli uffici del Consiglio regionale)

(1)

1. Nelle more dell'espletamento dei concorsi pubblici per la copertura dei posti vacanti nell'organico del ruolo unico del personale regionale, per assicurare i livelli minimi di funzionalità degli uffici del Consiglio regionale, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad effettuare assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato per un numero massimo di dieci unità, di cui quattro nella qualifica funzionale di consigliere, profilo professionale di consigliere giuridico- amministrativo legale, tre in quello di coadiutore, profilo professionale amministrativo per una unità e profilo professionale di dattilografo per due unità e tre in quella di commesso.

2. Il rapporto di lavoro ha durata biennale prorogabile per un ulteriore biennio qualora alla data di scadenza non siano stati espletati i concorsi di cui al comma 1 per i relativi profili professionali.

3. Alle assunzioni del personale con qualifica di consigliere si provvede mediante recupero dalla graduatoria del concorso di cui all'articolo 7 della legge regionale 7 maggio 1996, n. 20, come da ultimo modificato dall'articolo 16.

4. Alle assunzioni del personale con qualifica di coadiutore si procede ai sensi dell'articolo 14.

5. Alle assunzioni del personale con qualifica di commesso si provvede ai sensi degli articoli 18 e 19 della legge regionale 18/1996.

6. Al personale assunto ai sensi del presente articolo compete il trattamento economico iniziale previsto per la qualifica funzionale di assunzione.

Note:

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 1, comma 1, L. R. 10/2001

Art. 16

(Integrazione all'articolo 7 della legge regionale 20/1996 esuccessive modificazioni ed integrazioni)

(2)

1. All'articolo 7, comma 2, della legge regionale 20/1996, come integrato dall'articolo 21 della legge regionale 12 novembre 1996, n. 47, dopo la lettera f bis) sono inserite le seguenti

<< f ter) risoluzione di problematiche urgenti in materia di contenzioso ambientale;

f quater) attuazione degli adempimenti connessi alle riforme tributarie previste dall'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662. >>.

2. Per le finalità previste dall'articolo 7, comma 2, lettere f ter) e f quater) della legge regionale 20/1996, come inserite dal comma 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad effettuare recuperi dalla graduatoria di merito approvata con deliberazione della Giunta regionale 27 marzo 1997, n. 911, relativa all'avviso di assunzione per titoli con contratto di lavoro a termine di cui all'articolo 7 della medesima legge, sino ad un numero massimo di 5 unità.

3.

( ABROGATO )

(1)

Note:

Comma 3 abrogato da art. 14, comma 2, L. R. 8/2000

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 1, comma 1, L. R. 10/2001

Art. 17

(Riconoscimento economico e giuridico delservizio pre-ruolo)

1. Al personale regionale attualmente in servizio ed assunto con contratto a tempo determinato e indeterminato presso l'Amministrazione regionale, previo superamento di prove concorsuali per esami effettuate dalla medesima, viene riconosciuto per intero, qualora ciò non sia già avvenuto, ai fini economici, il servizio prestato in modo continuativo precedentemente all'inquadramento in ruolo, con le modalità indicate dall'articolo 23, commi 1 e 2 della legge regionale 19 ottobre 1984, n. 49, dall'articolo 9, commi 2, 4 e 6 della legge regionale 20/1996, e con decorrenza dall'1 gennaio 1983 o dalla data di inquadramento in ruolo qualora successiva.

2. Il servizio di cui al comma 1, qualora prestato nella qualifica corrispondente a quella di inquadramento in ruolo viene valutato per metà, ai fini giuridici e con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Gli oneri derivanti dal comma 1 fanno carico ai capitoli 550, 8800 e 8801 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997, che presentano sufficiente disponibilità.

Art. 18

(Personale del Corpo forestale regionale da assumere per leesigenze dell'Azienda dei parchi e delle foreste regionali edella Direzione regionale delle foreste)

1. In applicazione dell'articolo 57 della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 ed al fine di garantire la tempestiva attivazione delle diverse, nuove e specifiche funzioni in materia di parchi e riserve naturali, il personale con qualifica di coadiutore - guardia, profilo professionale di guardia del Corpo forestale regionale, (CFR) posizione di lavoro guardia - parco, è assunto, nel limite numerico di cui all'articolo 58, comma 1, della medesima legge regionale 42/1996, mediante l'utilizzazione della graduatoria degli idonei al concorso pubblico a 29 posti di guardia del CFR approvata con DPGR 30 dicembre 1993, n. 633/Pres.

2. In relazione al tempo intercorso tra la data di approvazione della graduatoria di cui al comma 1 e la data di effettivo inizio delle procedure di assunzione dei vincitori, a causa del contenzioso instaurato in sede di giurisdizione amministrativa, nonché nel rispetto dei principi di buon andamento ed economicità dell'azione amministrativa, la validità della graduatoria medesima è prorogata al 31 dicembre 1999 ai finì dei recuperi necessari alle assunzioni di cui al comma 1, nonché alle assunzioni derivanti da eventuali ulteriori disponibilità di posti nel profilo professionale di guardia del CFR già verificatesi o che si verifichino entro la suddetta data.

(1)(2)

3. Ai fini delle assunzioni di cui ai commi 1 e 2 i candidati frequentano un corso di formazione con esame finale, di durata non superiore a sei mesi, i cui contenuti e modalità di svolgimento sono stabiliti con apposito regolamento. I candidati che abbiano superato il corso di formazione sono assunti in prova nella qualifica funzionale di coadiutore - guardia in relazione al numero di posti disponibili.

4. Durante la partecipazione al corso di cui al comma 3 ai candidati è corrisposta una borsa di studio di lire 1.800.000 mensili lorde.

5. Per fronteggiare le esigenze di servizio connesse a funzioni di vigilanza, l'Amministrazione regionale e l'Ente parco di cui all'articolo 19 della legge regionale 42/1996 possono avvalersi, mediante l'istituto del comando, per il periodo di un anno prorogabile di un ulteriore anno, di personale ittico - venatorio proveniente dalle Province.

6. All'articolo 58 della legge regionale 42/1996, il comma 2 è abrogato.

7. Gli oneri derivanti dall'applicazione di quanto disposto dai commi 1 e 2 fanno carico ai capitoli 550, 8800 e 8801 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997.

8. Gli oneri relativi al corso di formazione di cui al comma 3 fanno carico al capitolo 568 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997.

9. Per le finalità previste dal comma 4 è autorizzata la spesa di lire 50 milioni per l'anno 1997 a carico del capitolo 3128 (1.1.161.2.08.32) che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997 - alla Rubrica n. 18 - programma 1.3.2 - spese correnti - Categoria 1.6 - Sezione VIII - con la denominazione << Spese per le borse di studio a favore dei partecipanti al corso di formazione per guardia del Corpo forestale regionale >> e con lo stanziamento di lire 50 milioni per l'anno 1997.

10. All'onere di lire 50 milioni previsto dal comma 9 si provvede mediante riduzione, per pari importo, dello stanziamento del capitolo 2900 del precitato stato di previsione della spesa, intendendosi corrispondentemente ridotta la relativa autorizzazione di spesa.

Note:

Integrata la disciplina del comma 2 da art. 61, comma 1, L. R. 9/1999

Parole sostituite al comma 2 da art. 61, comma 2, L. R. 9/1999

Art. 19

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera ii), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.

Art. 20

(Modifiche all'articolo 9 della legge regionale 52/1980)

1. All'articolo 9, secondo comma, della legge regionale 28 ottobre 1980, n. 52, il periodo << ; in tal caso al medesimo spetta, limitatamente al periodo di servizio presso il gruppo, qualora rivesta qualifiche inferiori a quella di consigliere o equiparata, oltre al trattamento di cui al primo comma, la differenza tra il trattamento iniziale della qualifica funzionale di appartenenza o equiparata e quella iniziale della qualifica funzionale di consigliere >> è abrogato.

2. All'articolo 9 della legge regionale 52/1980 il terzo comma è abrogato.

Art. 21

(Modifica dell'articolo 137 della legge regionale 53/1981)

1. All'articolo 137 della legge regionale 53/1981, come modificato dall'articolo 12 della legge regionale 26 ottobre 1987, n. 33, dopo il quinto comma è aggiunto il seguente:

<< L'anticipazione regionale sul trattamento di quiescenza di cui al presente articolo viene erogata, a richiesta, e qualora si verifichino le previste condizioni anche ai beneficiari di pensione INPGI e INPDAI. >>.

Art. 22

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 43, comma 1, L. R. 12/2005

Art. 23

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera ii), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.

Art. 24

(Modifica dell'articolo 56 della legge regionale 44/1988)

1. All'articolo 56, comma 1, della legge regionale 44/1988, dopo le parole << per territorio >> sono aggiunte le parole << o per materia >>.

Art. 25

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera ii), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.

Art. 26

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera ii), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.

Art. 27

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera ii), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.

Art. 28

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato, ai sensi dell'art. 3, comma 8, L.R. 18/1996, dall'art. 40 del D.P.Reg. 0277/Pres. dd. 27 agosto 2004 (B.U.R. 10/9/2004, S.S. n. 18).

Art. 29

(Modifica dell'articolo 4 della legge regionale 20/1996)

1. All'articolo 4, comma 8, della legge regionale 20/1996, sono aggiunte, alla fine le seguenti parole: << Trova altresì applicazione il disposto di cui all'articolo 9, commi 2 e 6. >>.

Art. 30

(Modifica dell'articolo 8 della legge regionale 20/1996)

1. All'articolo 8, comma 2, della legge regionale 20/1996, come modificato dall'articolo 58 della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 e dall'articolo 21 della legge regionale 12 novembre 1996, n. 47, le parole << previo superamento di una prova >> sono sostituite dalle parole << mediante valutazione di titoli nonché superamento di una prova scritta, anche a risposta sintetica, >>.

2. All'articolo 8 della legge regionale 20/1996, come modificato dall'articolo 58 della legge regionale 42/1996 e dall'articolo 21 della legge regionale 47/1996, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

<< 2 bis. I titoli di studio e di abilitazione richiesti per le assunzioni a contratto in ciascun profilo professionale sono i seguenti:

ProfiloprofessionaleTitolo di studio
ConsiglieregiuridicoamministrativolegaleDiploma dilaurea ingiurisprudenzascienze politicheeconomia e commercio
Consiglierefinanziariocontabile economicoDiploma dilaurea ingiurisprudenzascienze politicheeconomia e commercioscienze economichescienze economichee bancariescienze statistiche
ConsigliereprogrammaticostatisticoDiploma dilaurea ingiurisprudenzascienze politicheeconomia e commercioscienze economichescienze economichee bancariescienze statistiche
Conservatore delLibro fondiarioDiploma dilaurea ingiurisprudenzascienze politicheeconomia e commercio
Consigliereispettore forestaleDiploma dilaurea inscienze agrariescienze forestaliscienze naturaliingegneriascienze geologichescienze biologiche
Consigliere geologoDiploma dilaurea inscienze geologicheingegneria minerariascienze forestali
ConsigliereingegnereDiploma dilaurea iningegneriaarchitetturae relativo diplomadi abilitazioneall'esercizio dellaprofessione o, neicasi consentitidalla legge,certificato diabilitazioneprovvisoria
ConsigliereurbanistaDiploma dilaurea iningegneriaarchitetturaurbanistica erelativo diploma diabilitazioneall'esercizio dellaprofessione, qualoraprevisto, o, neicasi consentitidalla legge,certificato diabilitazioneprovvisoria

. >>

3. All'articolo 8 della legge regionale 20/1996, come modificato dall'articolo 58 della legge regionale 42/1996 e dall'articolo 21 della legge regionale 47/1996, il comma 3 è sostituito dal seguente:

<< 3. Fermo restando il disposto di cui al comma 2 bis, ai fini dell'assunzione i candidati devono possedere i requisiti generali richiesti per l'accesso agli impieghi dalla normativa regionale o, in carenza, dalla normativa statale vigente in materia. >>.

4. All'articolo 8 della legge regionale 20/1996, come modificato dall'articolo 58 della legge regionale 42/1996 e dall'articolo 21 della legge regionale 47/1996, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

<< 3 bis. Ai fini dell' assunzione, i titoli valutabili di cui al comma 2 sono i seguenti:

punteggio conseguito nel diploma di laurea pari o superiore a punti 100:

100:punti 0,20
101:punti 0,40
102:punti 0,60
103:punti 0,80
104:punti 1
105:punti 1,20
106:punti 1,40
107:punti 1,60
108:punti 1,80
109:punti 2
110:punti 2,20
110 e lode:punti 2,40

b) superamento di esami professionali di Stato, qualora non richiesto come requisito per l'accesso, e corsi universitari post-laurea con esame finale in materie attinenti il profilo professionale di accesso (punti 0,50 per ciascun titolo fino a un massimo di punti 1,50); i corsi universitari post-laurea sono considerati validi solo se effettuati presso Università che rilascino titoli di studio riconosciuti. Gli stessi corsi inoltre devono avere durata almeno pari ad un anno accademico;

c) servizio prestato presso pubbliche amministrazioni ed enti pubblici in qualifiche o livelli equiparati alla qualifica funzionale di consigliere (punti 0,05 per ogni mese o frazione di mese superiore a 15 giorni fino ad un massimo di punti 1,20). Il servizio prestato in attività di insegnamento sarà valutato solo se effettuato almeno in scuole secondarie di secondo grado e in materie attinenti lo specifico profilo professionale di accesso con orario pieno.

3 ter. Le modalità di svolgimento delle procedure concorsuali, anche con riguardo agli adempimenti dei partecipanti, e gli adempimenti delle commissioni giudicatrici sono disciplinati dalla normativa regionale vigente in materia o, in carenza, dal Capo I del DPR 9 maggio 1994 n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni. >>.

5. All'articolo 8 della legge regionale 20/1996, come modificato dall'articolo 58 della legge regionale 42/1996 e dall'articolo 21 della legge regionale 47/1996, il comma 6 è sostituito dal seguente:

<< 6. Per la valutazione della prova la commissione ha a disposizione 10 punti; il punteggio minimo per il superamento dell'esame è di punti 7. Le graduatorie di merito, da approvarsi con deliberazione della Giunta regionale, sono predisposte sulla base della somma del punteggio ottenuto dai candidati nella prova scritta e di quello attribuito ai titoli. A parità di punteggio totale la preferenza è determinata, nell'ordine, dal maggior punteggio ottenuto nella prova scritta e dal maggior punteggio ottenuto nella valutazione delle singole categorie di titoli di cui al comma 3 bis. In quest'ultimo caso la priorità è data, rispettivamente, ai titoli di cui alla lettera a), alla lettera c) ed alla lettera b) del comma 3 bis. >>.

Art. 31

(Inquadramenti nel ruolo unico regionale)

1. Il personale di ruolo in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge con rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso gli enti regionali per il diritto allo studio universitario di cui alla legge regionale 55/1990, è inquadrato, a decorrere dalla medesima data, nel ruolo unico regionale nelle qualifiche funzionali corrispondenti a quelle rivestite, secondo le equiparazioni di cui alla tabella << A >> riferita all'articolo 39 della legge regionale 55/1990, presso gli Enti medesimi.

2. L'attribuzione dei profili professionali al personale inquadrato ai sensi del comma 1 avviene con decreto del Direttore regionale dell'organizzazione e del personale.

2 bis. Il personale inquadrato nel ruolo unico regionale ai sensi del comma 1 conserva l'anzianità giuridica maturata nel corrispondente livello o qualifica funzionale rivestita presso l'Amministrazione di provenienza e negli eventuali livelli o qualifiche inferiori.

(1)

3. Al personale di cui al comma 1 spetta, alla data dell'inquadramento, uno stipendio determinato sommando i seguenti elementi:

a) stipendio iniziale della qualifica d'inquadramento, individuato in base ai valori indicati dalla tabella << B >> allegata alla legge regionale 2 febbraio 1991, n. 8;

b) la quota di salario di riallineamento di cui all'articolo 23, sesto comma, della legge regionale 19 ottobre 1984, n. 49. Per la determinazione della quota suddetta la data del 31 dicembre 1982 indicata al secondo comma dell'articolo 23 della legge regionale 49/1984, è sostituita dalla data del 31 dicembre 1992. Per la determinazione del maturato in godimento di cui all'articolo 26, primo comma, della legge regionale 49/1984 per << stipendio in godimento al 31 dicembre 1982 >> e per stipendio iniziale si intende quello individuato in base ai valori indicati dalla tabella << B >> allegata alla legge regionale 8/1991.

4. Al personale inquadrato ai sensi del comma 1 si applicano le disposizioni di cui ai commi 4 e 6 dell'articolo 9 della legge regionale 20/1996.

5. Al medesimo personale sono altresì corrisposti, dalla data d'inquadramento e fatti salvi i successivi conguagli, gli assegni di cui all'articolo 1 della legge regionale 1 aprile 1996, n. 19. Per l'applicazione del comma 6 dell'articolo 1 medesimo si fa riferimento al servizio effettivo prestato nel biennio 1993-1994 presso l'Amministrazione di provenienza.

6. L' eventuale differenza tra lo stipendio in godimento presso l'Ente di provenienza alla data di inquadramento e lo stipendio determinato ai sensi del comma 3 viene conservata come assegno personale riassorbibile con i futuri miglioramenti economici da corrispondere anche sugli istituti di cui all'articolo 104, settimo comma, primo e secondo punto, della legge regionale 53/1981 e successive modificazioni ed integrazioni.

7. Gli oneri derivanti dall'applicazione di quanto disposto dal comma 1 fanno carico ai capitoli 550, 8800 e 8801 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999.

Note:

Comma 2 bis aggiunto da art. 68, comma 1, L. R. 1/1998

Art. 32

(Mobilità verticale interna)

1. In correlazione alle esigenze non più dilazionabili di funzionalità ed efficienza dell'Amministrazione regionale, viene dato immediato avvio all'ultimazione delle procedure di mobilità verticale interna di cui alla legge regionale 7 marzo 1990, n. 11, riferite alla decorrenza 1 gennaio 1989. Il comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 20/1996 è abrogato.

2. All'articolo 13, comma 2, della legge regionale 20/1996, le parole << a quanto disposto al comma 1 >> sono sostituite dalle parole << alle procedure di mobilità verticale interna di cui alla legge regionale 11/1990 >>.

3. La disposizione di cui al comma 2 dell'articolo 13 della legge regionale 20/1996, come modificata dal comma 2, si applica esclusivamente al personale la cui cessazione dal servizio si sia verificata tra la data di entrata in vigore della medesima legge regionale e la data di entrata in vigore della presente legge.

4. Per effetto del rinvio operato dalla legge regionale 11/1990 alla normativa disciplinante i passaggi di qualifica nell'ordinamento regionale, ai dipendenti promossi in esito alle procedure di mobilità verticale interna di cui al comma 1, la qualifica superiore è attribuita, a tutti gli effetti, come avvenuto per le tornate già completate, dalla data della relativa decorrenza.

(1)(2)

Note:

Integrata la disciplina del comma 4 da art. 2, comma 36, L. R. 10/2001, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 15, comma 1, L. R. 10/2002

Integrata la disciplina del comma 4 da art. 15, comma 1, L. R. 10/2002

Art. 33

(Modifica dell'articolo 9 della legge regionale 40/1996)

1. All'articolo 9 della legge regionale 19 settembre 1996, n. 40, il comma 10 è abrogato.

Art. 34

(Modifica dell'articolo 1 della legge regionale 4/1997)

1. All'articolo 1, comma 1, della legge regionale 24 gennaio 1997, n. 4, le parole << e comunque non oltre il 31 marzo 1997 >> sono abrogate.

Art. 35

(Modifica dell'articolo 32 della legge regionale 10/1997)

1. All'articolo 32, comma 1, della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10, dopo le parole << fermo restando il disposto di cui all'articolo 8, comma 11 >> sono aggiunte le seguenti << e ad eccezione delle disposizioni di cui agli articoli 5 e 19 che hanno effetto a decorrere dalla data di pubblicazione della presente legge. >>.

Art. 36

(Disciplina transitoria delle procedure di assunzione)

1. In attesa di dare attuazione al disposto di cui all'articolo 22 della legge regionale 18/1996, continua ad applicarsi, per tutte le assunzioni presso l'Amministrazione regionale, in quanto compatibile con le disposizioni di cui alla medesima legge regionale 18/1996, la disciplina regolamentare approvata con DPGR 31 maggio 1984, n. 0469/Pres. Per quanto non previsto, o per quanto non compatibile, trova applicazione la normativa statale vigente in materia.

Art. 37

(Modifica ed integrazione all'articolo 11 dellalegge regionale 20/1996)

1. Ai fini dell'applicazione del disposto di cui all'articolo 11, comma 1, della legge regionale 20/1996, il termine ultimo inderogabile per la presentazione delle domande è fissato al 31 dicembre 1997.

2. All'articolo 11, comma 4, della legge regionale 20/1996, le parole << Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta regionale, previo confronto con le Organizzazioni sindacali di cui all'articolo 66 della legge regionale 53/1981 >> sono sostituite dalle parole << Direttore regionale dell'organizzazione e del personale, previa informativa alle Organizzazioni sindacali >>.

Art. 38

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera ii), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.

Art. 39

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 17, comma 3, L. R. 1/2000

Art. 40

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 9, comma 23, L. R. 10/2002

Art. 41

(Sostituzione dell'articolo 151 dellalegge regionale 53/1981)

1. L'articolo 151 della legge regionale 53/1981, come da ultimo modificato dall'articolo 20 della legge regionale 2 febbraio 1991, n. 8, è sostituito dal seguente:

<< Art. 151

1. In caso di instaurazione di giudizio di qualsiasi tipo a carico di componenti della Giunta regionale, di organi collegiali di enti regionali, di dipendenti regionali, di soggetti esterni incaricati di funzioni regionali o inseriti in organismi regionali per attività svolte nell'esercizio delle rispettive funzioni istituzionali, la Regione provvede a rimborsare le spese sostenute per la difesa in giudizio, previo parere di conformità da parte dell'Ordine degli Avvocati territorialmente competente, nel caso in cui il giudizio si concluda con esclusione di responsabilità per il soggetto interessato.

2. In caso di successiva decisione giurisdizionale, passata in giudicato, modificativa del giudizio di carenza di responsabilità, la Regione ripete le spese legali rimborsate a carico dello stesso soggetto interessato. >>.

2. In sede di prima applicazione del presente articolo, l'Amministrazione regionale può dar corso al rimborso di spese legali le cui richieste risultino pendenti con riferimento a giudizi conclusi con esclusione di responsabilità per il soggetto interessato.

3. Gli oneri derivanti dall'applicazione di quanto disposto dall'articolo 151 della legge regionale 53/1981, come da ultimo sostituito dal comma 1, e dal disposto di cui al comma 2, fanno carico al capitolo 158 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997.

Art. 42

(Tutela dei diritti linguistici delle minoranze)

1. Alla luce dei principi costituzionali di tutela delle minoranze linguistiche e nel rispetto degli obblighi statutari relativi al riconoscimento di pari diritti ai cittadini di qualunque gruppo linguistico, la Regione provvede all'adozione di mezzi adeguati a rendere effettiva, anche con riferimento ai diritti da esercitarsi nei rapporti con gli uffici del Consiglio e dell'Amministrazione regionale, la parità di trattamento dei cittadini appartenenti a gruppi linguistici minoritari della regione.

2. In attuazione di cui al comma 1, gli Uffici Stampa e Pubbliche Relazioni del Consiglio e della Giunta regionale possono avvalersi dell'attività di dipendenti regionali con profilo professionale di traduttore interprete nonché di specifiche professionalità esistenti presso i Comuni della regione ovvero, in caso di necessità ed urgenza, dell'opera di professionisti estranei all'Amministrazione regionale, al fine di provvedere alle traduzioni atte a garantire ai cittadini appartenenti a diversi gruppi linguistici della regione il diritto di usare la loro lingua nei rapporti con il Consiglio e l'Amministrazione regionale, nonché a coadiuvare i rappresentanti istituzionali della Regione medesima nei rapporti in ambito internazionale.

3. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 2 fanno carico al capitolo 1 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997.

Art. 43

(Norme in materia di incompatibilità)

1. La Giunta regionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ed in applicazione dell'articolo 10 della legge regionale 18/1996, è tenuta a regolamentare con propria deliberazione sulle incompatibilità per i dipendenti regionali.

Art. 44

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 75, comma 1, L. R. 7/2000

Art. 45

( ABROGATO )

(3)

Note:

Abrogato il comma 1 con D.G.R. 1283/2001, pubblicata nel BUR S.S.n.12 dd. 13.7.2001, cosi' come previsto dall'art.3, comma 2, L.R. 18/1996.

Comma 3 abrogato da art. 15, comma 1, L. R. 1/2000

Articolo abrogato da art. 18, comma 3, L. R. 20/2002

Art. 46

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 8, comma 10, L. R. 20/2002

Art. 47

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato, ai sensi dell'art. 3, comma 8, L.R. 18/1996, dall'art. 40 del D.P.Reg. 0277/Pres. dd. 27 agosto 2004 (B.U.R. 10/9/2004, S.S. n. 18).

Art. 48

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera ii), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.

Art. 49

(Convenzioni per viaggi e soggiorni di dipendentiin missione)

1. L'Amministrazione regionale può stipulare, alle condizioni più favorevoli, convenzioni con società, con catene alberghiere o con associazioni di categoria presso le cui strutture il dipendente regionale in missione è tenuto a pernottare. Il dipendente regionale che, nella località di missione, non utilizza strutture alberghiere convenzionate, ha diritto, su presentazione della relativa documentazione prevista dalla norma o dalle disposizioni contrattuali vigenti in materia, al rimborso della spesa sostenuta nel limite del costo più basso praticato dalle strutture convenzionate ubicate nella località di missione.

2. Il dipendente, qualora sia inviato in missione in località ove non esistano strutture alberghiere convenzionate ovvero ove non risulti possibilità di sistemazione presso quelle convenzionate, ha diritto al rimborso della spesa alberghiera nei limiti e con le modalità previste dalle norme e dalle disposizioni contrattuali vigenti.

3. L'Amministrazione regionale può altresì stipulare, alle condizioni più favorevoli, convenzioni con agenzie di viaggio o società di trasporto, anche aereo, al fine di ottenere una maggior riduzione della spesa per l'attività di missione dei dipendenti regionali.

CAPO II

Norme in materia di organizzazione degli ufficidell'Amministrazione regionale

Art. 50

(Esigenze operative della Direzione regionaledell'agricoltura e dell'ERSA)

1. Al fine di fronteggiare particolari problemi di funzionalità conseguenti anche a carenze di organico, la Direzione regionale dell'agricoltura e l'Ente regionale per la promozione e lo sviluppo dell'agricoltura (ERSA) possono avvalersi del personale e delle strutture logistiche messi reciprocamente a disposizione dalle due strutture.

Art. 51

(Unità organizzative decentrate della Direzione regionaledegli affari comunitari e dei rapporti esterni)

1. Per l'esercizio in forma decentrata delle competenze relative alla Direzione regionale degli Affari comunitari e dei rapporti esterni, in particolare per quanto riguarda le attività di coordinamento, attuazione, monitoraggio e rendicontazione dei programmi comunitari, la predetta Direzione regionale può avvalersi di unità organizzative stabili territorialmente decentrate, di livello inferiore al Servizio, di cui all'articolo 29 della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, come modificato dall'articolo 3 della legge regionale 15 giugno 1993, n. 39.

CAPO III

Norme concernenti il personale e gli amministratoridegli enti locali

Art. 52

(Integrazione all'articolo 3 della legge regionale 10/1997)

1. All'articolo 3 della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

<< 3 bis. Il disegno di legge di cui al presente articolo individua altresì i principi per l'avvio di una riforma della disciplina del personale degli Enti locali della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia finalizzati alla graduale omogeneizzazione dello stato giuridico e trattamento economico del personale degli Enti locali e della Regione, avuto riguardo alle rispettive funzioni e responsabilità anche prevedendo modalità e criteri uniformi di contrattazione. >>.

Art. 53

(Norme in materia di status degli amministratori locali)

1. Gli enti locali del Friuli-Venezia Giulia disciplinano, nel rispetto della normativa vigente, con apposite norme contenute nei rispettivi statuti, i casi in cui l'assunzione della carica di amministratore di società controllata o di consorzio partecipato non determinano il sorgere di cause di ineleggibilità o di incompatibilità con le cariche di amministratore e consigliere dell'ente locale.

2. Gli enti locali stabiliscono con propri regolamenti le modalità secondo le quali effettuare forme di pubblicità periodica relativa alle cariche di cui al comma 1, assunte da propri amministratori o consiglieri, con l'indicazione degli eventuali emolumenti da essi percepiti, in connessione con dette cariche.

3. Gli enti locali adeguano i rispettivi ordinamenti entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. In caso di mancata adozione, nel termine prescritto, delle norme statutarie previste dal comma 1, si determina il sorgere delle cause di ineleggibilità previste dalla legge e comunque dell'incompatibilità tra le cariche di amministratore o consigliere dell'ente locale e le cariche di cui al comma 1 con l'eccezione dei casi di rappresentanza politica inerente la carica di assessore o consigliere dell'ente ovvero di rappresentanza di diritto in relazione a cariche già rivestite.

5.

( ABROGATO )

(1)

Note:

Comma 5 abrogato da art. 1, comma 5, L. R. 21/2003

Art. 54

(Modifica dell'articolo 5 della legge regionale 6/1997)

1. L'articolo 5 della legge regionale 24 gennaio 1997, n. 6 è sostituito dal seguente:

<< Art. 5

(Utilizzazione del personale delle Province)

1. In attesa del definitivo riordino della materia delle sistemazioni idraulico-forestali, la Regione può utilizzare il personale dei soppressi consorzi di cui all'articolo 1, comma 1, della legge regionale 26/1993 in servizio presso le Province di Udine e Pordenone i cui oneri finanziari già sostiene ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge regionale medesima, al fine di provvedere al completamento delle opere in corso, secondo quanto previsto dall'articolo 4 della legge regionale 4/1994, nonché per fronteggiare altre urgenti esigenze di funzionalità delle strutture regionali.

2. L'utilizzo del personale presso le strutture regionali è disposto, d'intesa con le Province interessate, con provvedimento del Direttore regionale dell'organizzazione e del personale, per periodi, anche prorogabili, da determinarsi con detto provvedimento in relazione alle specifiche esigenze di servizio. >>.

Art. 55

(Ulteriore modifica dell'articolo 3 dellalegge regionale 10/1997)

1. All'articolo 3, comma 2 della legge regionale 10/1997, dopo la lettera c) viene inserita la seguente:

<< c bis) la disciplina in materia di segretari comunali e provinciali. >>.