Art. 25
(Giuramento del Presidente della Provincia)
2. Il giuramento è prestato prima dell'assunzione delle funzioni e immediatamente dopo la proclamazione degli eletti.
3. La formula del giuramento è la seguente: << Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservare lealmente la Costituzione e le leggi dello Stato e della Regione, di adempiere ai doveri del mio ufficio nell'interesse dell'Amministrazione per il pubblico bene >>.
4. La trattazione e gli adempimenti relativi agli affari e ai provvedimenti previsti dal presente articolo sono curati dal Servizio ispettivo e della polizia locale della Direzione regionale per le autonomie locali.
5. Dell' avvenuto giuramento è data formale comunicazione, entro dieci giorni, al Commissario del Governo nella Regione, alla Prefettura competente per territorio e al Presidente del Comitato regionale di controllo.
6. Il Presidente della Provincia, dopo aver prestato giuramento in lingua italiana, può formulare una dichiarazione analoga nelle lingue minoritarie e locali presenti nella provincia medesima.