Legge regionale 04 luglio 1997, n. 23 - TESTO VIGENTE dal 02/07/2020
Norme urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi, in materia di autonomie locali e di organizzazione dell'Amministrazione regionale.
Art. 22
(Proroga di termini)
1.
Limitatamente all'anno 1997 il termine di cui al
comma 11 dell'articolo 13 della legge regionale 10/1997
è posticipato al trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge.