Legge regionale 04 luglio 1997, n. 23 - TESTO VIGENTE dal 02/07/2020
Norme urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi, in materia di autonomie locali e di organizzazione dell'Amministrazione regionale.
Art. 19
(Concessione in uso di beni immobili previo accollo delle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria)
1. I contratti relativi a beni immobili di proprietà regionale, concessi in uso con particolari agevolazioni, ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 57/1971, come sostituito dall'articolo 30, comma 15 della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10, allorché prevedano durata dell'uso decennale, o superiore, possono prevedere l'accollo delle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria a carico dei beneficiari.