Art. 2
(Trasporto pubblico locale)
1. Per trasporto pubblico locale si intendono i servizi di linea svolti via terra e via acqua e su percorso prestabilito, anche organizzati per l'integrazione dei vari sistemi di mobilitā, e adibiti normalmente al trasporto collettivo di persone e cose. Essi sono effettuati in modo continuativo o periodico, anche a carattere stagionale, con itinerari, orari, frequenze e tariffe prestabilite ed offerta indifferenziata, anche rivolta a fasce omogenee di utenti.
2. Ogni servizio di linea di trasporto pubblico locale č costituito da un itinerario compreso tra due capolinea.
3. Non costituiscono linea autonoma i servizi che interessano un solo tratto dell'itinerario, quali:
a) diramazione dell'itinerario principale;
b) deviazioni anche provvisorie o saltuarie;
c) prolungamento, da uno dei due capolinea per un numero di corse o per un periodo di tempo limitati, a localitā normalmente non servite.