Legge regionale 24 gennaio 1997, n. 6 - TESTO VIGENTE dal 15/07/2010

Proroghe di termini, modifiche ed integrazioni di leggi regionali.
Art. 3
1.
Dopo l'articolo 3 della legge regionale 26/1993, come da ultimo modificato dall'articolo 7 della legge regionale 31/1996, sono inseriti i seguenti articoli:
<< Art. 3 bis
 (Opere della Regione)
1. È rinnovata la dichiarazione di pubblica utilità delle opere di cui all'articolo 4 della legge regionale 22 aprile 1994, n. 4, e di quelle comunque di competenza della Direzione regionale delle foreste, per le quali alla data dell'1 gennaio 1997, il procedimento di espropriazione non sia stato concluso col negozio di cessione volontaria del bene o con l'emissione del decreto di espropriazione. È fatta salva l'efficacia degli atti pregressi dei procedimenti di espropriazione medesimi.
2. I procedimenti di cui al comma 1 devono essere conclusi entro il termine di cinque anni, decorrente dalla data dell'1 gennaio 1997.

Art. 4
1. Il primo periodo del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 26/1993 è sostituito dal seguente: << In attesa del riordino delle Comunità montane, con decreto del Presidente della Giunta regionale, è disposto il trasferimento alla Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia dei beni mobili, dei beni immobili e dei rapporti giuridici attivi e passivi degli Enti soppressi sulla base di apposita deliberazione della Giunta regionale, assunta su proposta dell'Assessore regionale alle foreste d'intesa con l'Assessore regionale alle finanze, di presa d'atto dell'inventario dei beni da trasferire e del rendiconto della gestione commissariale redatti, entro il 30 giugno 1997, dai Commissari liquidatori e dal Presidente del Consorzio di bonifica Cellina-Meduna. >>.
Art. 6

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 104, comma 1, L. R. 9/2007
Art. 7
 (Proroga dei termini di cui all'articolo 1 della legge
regionale 11/1996)
2.
Il comma 4 dell'articolo 1 della legge regionale 11/1996 è sostituito dal seguente:
<< 4. In deroga a quanto previsto dall'articolo 30, quinto comma della legge regionale 41/1986, le concessioni definitive in scadenza al 31 dicembre 1995 e al 31 dicembre 1996 sono prorogate di diritto sino al 31 dicembre 1997 e se rinnovate hanno efficacia solo sino alla medesima data. >>.

Art. 8

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 67, comma 1, L. R. 13/1998
Art. 9

( ABROGATO )

Note:
1 Parole sostituite al comma 6 da art. 6, comma 1, L. R. 33/1997
2 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 10

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 104, comma 1, L. R. 9/2007