Legge regionale 24 gennaio 1997 , n. 5 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2020

Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi ed integrazione alla legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, in materia di smaltimento di rifiuti solidi.

Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:

Articolo 10 bis aggiunto da art. 4, comma 33, L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.

Art. 1

(Finalità)

1. La presente legge è finalizzata all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, commi dal 24 al 41, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, di seguito denominata << legge statale >>, relative all'istituzione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi.

2. Il tributo si applica ai rifiuti di cui all'articolo 184 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).

(1)

Note:

Parole sostituite al comma 2 da art. 34, comma 1, lettera a), L. R. 34/2017

Art. 2

(Soggetti passivi)

1. Il tributo è dovuto dal gestore dell'impresa di stoccaggio definitivo, nonché dal gestore di impianto di incenerimento di rifiuti tal quali senza recupero di energia, con obbligo di rivalsa nei confronti di colui che ha effettuato il conferimento.

2. Non è soggetto al pagamento del tributo lo smaltimento in discarica delle ceneri prodotte da impianti di incenerimento.

Art. 3

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 34, comma 1, lettera b), L. R. 34/2017

Art. 4

(Modalità di versamento)

1. Il tributo è versato alla Regione dai soggetti obbligati entro il mese successivo alla scadenza del trimestre solare in cui sono state effettuate le operazioni di deposito.

(1)

2. I criteri e le modalità di versamento sono fissati con provvedimento della Regione da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Note:

Parole sostituite al comma 1 da art. 34, comma 1, lettera c), L. R. 34/2017

Art. 5

(Presentazione della dichiarazione)

1. Entro il 31 gennaio di ogni anno, i soggetti di cui all'articolo 2 sono tenuti a presentare alla struttura regionale competente in materia di gestione dei rifiuti una dichiarazione in duplice originale, corredata dalle attestazioni dei versamenti effettuati nell'anno precedente e contenente i seguenti dati:

(1)

2.

( ABROGATO )

(2)

3. La dichiarazione è presentata direttamente alla struttura regionale competente in materia di gestione dei rifiuti, che ne rilascia ricevuta, ovvero può essere spedita a mezzo posta. In caso di spedizione a mezzo posta, da effettuarsi mediante raccomandata con avviso di ricevimento, fa fede, quale data di presentazione, il timbro a data apposto dall'ufficio postale accettante.

(3)

4. Lo schema tipo della dichiarazione contenente le istruzioni per la compilazione è approvato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con delibera della Giunta regionale su proposta della Direzione regionale degli affari finanziari e del patrimonio, d'intesa con la Direzione regionale dell'ambiente, da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Note:

Parole sostituite al comma 1 da art. 34, comma 1, lettera d), numero 1), L. R. 34/2017

Comma 2 abrogato da art. 34, comma 1, lettera d), numero 2), L. R. 34/2017

Parole sostituite al comma 3 da art. 34, comma 1, lettera d), numero 3), L. R. 34/2017

Art. 6

( ABROGATO )

(3)

Note:

Parole soppresse al comma 4 da art. 56, comma 1, L. R. 24/2006

Integrata la disciplina del comma 2 da art. 3, comma 18, L. R. 9/2008

Articolo abrogato da art. 34, comma 1, lettera e), L. R. 34/2017

Art. 7

(Sanzioni)

(1)

1.Per le violazioni di cui all'articolo 3, commi da 24 a 41, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) e di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 (Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera q), della L. 23 dicembre 1996, n. 662), e successive modifiche e integrazioni, trovano applicazione il sistema sanzionatorio ivi previsto nonché le disposizioni contenute nel decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della L. 23 dicembre 1996, n. 662).

Note:

Articolo sostituito da art. 9, comma 38, L. R. 2/2006

Art. 8

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 9, comma 38, L. R. 2/2006

Art. 9

(Contenzioso e rimborsi)

1. L'accertamento delle violazioni da parte della Regione avviene a norma dell'articolo 3, comma 33, della legge statale.

(1)

2. A seguito della contestazione della violazione gli interessati possono estinguere gli aspetti sanzionatori dell'illecito, entro trenta giorni dalla notifica, con il versamento di una somma pari a un sesto della pena pecuniaria massima prevista, oltre al tributo evaso.

3. Le somme pagate ai sensi del comma 2 non sono rimborsabili.

4. Entro il termine di cui al comma 2 gli interessati possono far pervenire scritti difensivi alla struttura regionale competente indicata nel processo verbale di accertamento.

(2)

5. Esaurite le procedure di cui al comma 4 la struttura regionale competente, qualora riconosca fondato l'accertamento, emette ordinanza motivata con cui determina la somma dovuta per la violazione e dispone il recupero del tributo evaso con pagamento degli interessi moratori.

(3)

6. L'ordinanza costituisce titolo esecutivo.

7. Il contribuente può chiedere la restituzione del tributo indebitamente od erroneamente pagato, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata alla struttura regionale competente.

(4)

8.

( ABROGATO )

(5)

Note:

Parole sostituite al comma 1 da art. 34, comma 1, lettera f), numero 1), L. R. 34/2017

Comma 4 sostituito da art. 34, comma 1, lettera f), numero 2), L. R. 34/2017

Parole sostituite al comma 5 da art. 34, comma 1, lettera f), numero 3), L. R. 34/2017

Parole sostituite al comma 7 da art. 34, comma 1, lettera f), numero 4), L. R. 34/2017

Comma 8 abrogato da art. 34, comma 1, lettera f), numero 5), L. R. 34/2017

Art. 10

(Decadenza)

1. L'accertamento delle violazioni sanzionate con pena pecuniaria può essere eseguito entro il termine di decadenza di tre anni a decorrere dall'ultimo giorno utile per la presentazione della dichiarazione annuale di cui all'articolo 5.

2. Gli aventi diritto possono richiedere la restituzione di quanto indebitamente od erroneamente pagato entro il termine di decadenza di cinque anni a decorrere dal giorno del pagamento.

Art. 10 bis

(Ripartizione del gettito del tributo speciale)

(1)

1. Il gettito derivante dall'applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi è ripartito nel modo seguente:

a) una quota pari al 60 per cento del gettito è destinata ai Comuni sul cui territorio sono ubicati le discariche o gli impianti di incenerimento e ai Comuni limitrofi effettivamente interessati dal disagio causato dalla presenza di tali installazioni;

b) una quota pari al 40 per cento del gettito è destinata al Fondo per l'ambiente di cui all'articolo 11.

2. Con deliberazione della Giunta regionale sono individuati:

a) i Comuni sul cui territorio sono ubicati le discariche o gli impianti di incenerimento;

b) i Comuni limitrofi effettivamente interessati dal disagio causato dalla presenza delle installazioni di cui alla lettera a);

c) le modalità di ripartizione della quota di cui al comma 1, lettera a), spettante a ciascun Comune.

3. La Regione trasferisce ai Comuni la quota di gettito determinata ai sensi dei commi 1, lettera a), e 2, per la realizzazione di interventi finalizzati al miglioramento ambientale, alla tutela igienico-sanitaria dei residenti, allo sviluppo di sistemi di controllo e di monitoraggio ambientale e alla gestione integrata dei rifiuti urbani.

Note:

Articolo aggiunto da art. 4, comma 33, L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.

Art. 11

(Fondo per l'ambiente)

(5)

1. Per le finalità di cui all'articolo 3, comma 27, della legge statale, è istituito un apposito fondo costituito dal gettito derivante dall'applicazione del tributo ai sensi del medesimo articolo 3, comma 27.

(1)(2)(4)(6)

2. Nell'ambito delle destinazioni previste dall'articolo 3, comma 27, della legge statale, la Giunta regionale determina annualmente la quota di utilizzo delle risorse del fondo, tenuto conto delle priorità di tutela ambientale definite nella programmazione del settore.

(3)

3. Con le modalità di cui al comma 2 viene altresì disposta, ai sensi dell'articolo 3, comma 27, della legge statale, la destinazione della quota derivante dalla tassazione dei fanghi di risulta.

4.

( ABROGATO )

(7)

Note:

Integrata la disciplina del comma 1 da art. 9, comma 19, L. R. 3/1998 , con effetto, ex articolo 33 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1998.

Integrata la disciplina del comma 1 da art. 12, comma 1, L. R. 15/2004

Comma 2 sostituito da art. 4, comma 8, L. R. 22/2007

Integrata la disciplina del comma 1 da art. 3, comma 9, L. R. 6/2013

Vedi anche quanto disposto dall'art. 33, comma 2, L. R. 34/2017

Parole sostituite al comma 1 da art. 34, comma 1, lettera g), numero 1), L. R. 34/2017

Comma 4 abrogato da art. 34, comma 1, lettera g), numero 2), L. R. 34/2017

Art. 12

( ABROGATO )

(3)

Note:

Parole sostituite al comma 4 da art. 15, comma 1, L. R. 21/1997

Integrata la disciplina del comma 2 da art. 4, comma 19, L. R. 2/2000

Articolo abrogato da art. 34, comma 1, lettera h), L. R. 34/2017

Art. 13

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 34, comma 1, lettera h), L. R. 34/2017

Art. 14

(Norme finanziarie)

1. Le somme versate dalle Province ai sensi dell'articolo 6, comma 2, sono acquisite al bilancio regionale con accertamento e riscossione sul capitolo 90 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996 e ai corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

2. Le entrate di cui al comma 1 sono reimpiegate in spesa per le finalità previste dall'articolo 11 mediante iscrizione sul capitolo 2462 dello stato di previsione della spesa dei precitati bilanci delle somme riscosse nell'esercizio precedente.

3. In relazione al disposto di cui all'articolo 3, comma 27, della legge statale, nonché al disposto di cui all'articolo 11, la denominazione del precitato capitolo 2462 è così sostituita: << Spese per la minor produzione di rifiuti, per attività di recupero di materie prime e di energia, per la bonifica dei suoli inquinati e il recupero delle aree degradate, per l'avvio ed il finanziamento dell'Agenzia regionale dell'ambiente, per l'istituzione e la manutenzione delle aree naturali protette, nonché per investimenti ambientali riferibili ai rifiuti del settore produttivo soggetto alla tassazione dei fanghi di risulta >>.

4. In relazione a quanto disposto dalla presente legge il capitolo 2463 dello stato di previsione del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996 è soppresso.

Art. 15

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.