Art. 4
(Modalitā di versamento)
1. Il tributo č versato alla Provincia competente per territorio dai soggetti obbligati entro il mese successivo alla scadenza del trimestre solare in cui sono state effettuate le operazioni di deposito.
2. I criteri e le modalitā di versamento sono fissati con provvedimento della Regione da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione.