Art. 40 septies
(Contributi per la conservazione degli habitat e delle specie di interesse unionale)
1. L'Amministrazione regionale č autorizzata a concedere ai conduttori pubblici e privati, i cui fondi sono compresi in riserve o biotopi naturali di cui all'articolo 4, contributi per la gestione e il mantenimento degli stessi, finalizzati alla conservazione degli habitat e delle specie di interesse unionale.
2. Con regolamento regionale sono stabiliti i criteri e le modalitā di concessione dei contributi.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 38, comma 1, L. R. 20/2021 , con effetto dall'1/1/2022, come disposto dall'art. 66, c. 2, L.R. 20/2021.