Art. 40 octies
1. I trasferimenti di cui agli articoli 40 bis e 40 ter e i contributi di cui agli articoli 40 quater, 40 quinquies e 40 sexies, non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 107 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, perché trasferiti o concessi a favore di enti pubblici per l'esercizio di funzioni pubbliche.
2. I contributi di cui all'articolo 40 septies sono concessi in osservanza del regime "de minimis".
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 38, comma 1, L. R. 20/2021 , con effetto dall'1/1/2022, come disposto dall'art. 66, c. 2, L.R. 20/2021.