Art. 38
1. Fatte salve le attribuzioni degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, l'attivitā di vigilanza, prevenzione e repressione delle violazioni alle norme poste dalla presente legge, dalle singole leggi istitutive, dai regolamenti dei parchi e delle riserve e dagli strumenti a essi subordinati č attribuita al Corpo forestale regionale.
2. Il Corpo forestale regionale svolge l'attivitā di cui al comma 1 anche sulla base delle segnalazioni dell'Organo gestore.
Note:
1 Ai sensi dell'art. 6, c. 1, della L.R. 42/2017, a decorrere dall'1/1/2018, l'Ente tutela pesca (ETP) assume la denominazione di Ente tutela patrimonio ittico (ETPI).
2 Articolo sostituito da art. 34, comma 1, L. R. 20/2021