Legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali.
Art. 2
 (Definizioni)
1. Ai fini della presente legge, si intende per:
b) riserva naturale regionale: un territorio caratterizzato da elevati contenuti naturali ed in cui le finalità di conservazione dei predetti contenuti sono prevalenti rispetto alle altre finalità indicate alla lettera a);
c) area contigua: un territorio contiguo al parco o alla riserva naturale ove, in armonia con quanto disposto dall' articolo 32 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), sono disciplinate le attività compatibili con la tutela dei valori naturali presenti;
d) biotopo naturale: un'area di limitata estensione territoriale sulla quale sono imposti vincoli di tutela al fine di evitare l'alterazione, diretta o indiretta, degli elementi che la compongono, in quanto caratterizzata da emergenze naturalistiche di grande interesse, che corrono il rischio di distruzione e scomparsa;
d bis) parco comunale e intercomunale: un territorio caratterizzato dalla presenza di elementi puntuali o diffusi di interesse naturalistico e paesaggistico finalizzato anche al mantenimento della connettività ecologica.
Note:
1 Parole aggiunte alla lettera c) del comma 1 da art. 2, comma 1, lettera a), L. R. 20/2021
2 Lettera d) del comma 1 sostituita da art. 2, comma 1, lettera b), L. R. 20/2021
3 Lettera d bis) del comma 1 aggiunta da art. 2, comma 1, lettera c), L. R. 20/2021