Legge regionale 19 settembre 1996, n. 40 - TESTO VIGENTE dal 15/07/2010

Ulteriori norme per il completamento della ricostruzione in Friuli e modifiche alla legge regionale 16/1996 in materia di edilizia convenzionata.
Art. 21
 
1. Le attrezzature e i mezzi tecnici acquistati ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 6 dicembre 1979, n. 67, messi a disposizione dei Comandi provinciali dei Vigili del Fuoco di Udine e Pordenone sono trasferiti a titolo gratuito in proprietą agli stessi.
2. I beni mobili e le attrezzature d'uso scolastico acquisiti, ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 26 luglio 1976, n. 34, e successive modifiche ed integrazioni, dalle Amministrazioni provinciali di Udine e Pordenone, con aperture di credito a favore dei propri Presidenti, sono trasferiti a titolo gratuito in proprietą agli Istituti scolastici destinatari o agli Enti locali competenti.