Legge regionale 19 settembre 1996, n. 40 - TESTO VIGENTE dal 15/07/2010

Ulteriori norme per il completamento della ricostruzione in Friuli e modifiche alla legge regionale 16/1996 in materia di edilizia convenzionata.
Art. 10
1. Al fine di assicurare il completamento dell'opera di ricostruzione e di rinascita delle zone terremotate del Friuli-Venezia Giulia, i Comuni, che abbiano in essere incarichi e contratti d'opera previsti dall'articolo 6 della legge regionale 16 novembre 1987, n. 37, hanno facoltà, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge:
a) qualora dispongano di posti vacanti nella pianta organica, appartenenti alle qualifiche funzionali nella cui area di attività si può analogicamente far rientrare il complesso delle prestazioni oggetto dell'incarico o del contratto d'opera, di provvedere alla copertura dei suddetti posti vacanti, mediante il procedimento di cui ai commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7;
b) qualora abbiano esaurito le possibilità di cui alla lettera a), di istituire nella propria pianta organica, in deroga alle norme vigenti in materia di impiego presso gli enti locali, un ruolo soprannumerario comprendente le qualifiche funzionali nella cui area di attività si può analogicamente far rientrare il complesso delle prestazioni oggetto dell'incarico o del contratto d'opera e di provvedere alla copertura dei suddetti posti d'organico mediante il procedimento di cui ai commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7.

3. I Comuni disciplinano con propria deliberazione consiliare esecutiva la composizione ed il funzionamento della commissione comunale d'esame.
4. I Comuni di cui al comma 1 riservano i posti che si rendano vacanti in organico al riassorbimento del personale collocato nel ruolo soprannumerario, appartenente alla corrispondente qualifica funzionale.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 5 da art. 138, comma 36, L. R. 13/1998 con effetto dal 20 settembre 1996, data di entrata in vigore della L.R. 40/96, come previsto dal comma 37 del medesimo articolo.
2 Parole aggiunte al comma 6 da art. 138, comma 32, L. R. 13/1998
3 Integrata la disciplina del comma 7 da art. 138, comma 33, L. R. 13/1998
4 Integrata la disciplina del comma 7 da art. 138, comma 35, L. R. 13/1998
5 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 73, L. R. 9/1999
6 Integrata la disciplina del comma 1 da art. 73, comma 3, L. R. 9/1999
7 Parole soppresse al comma 2 da art. 73, comma 4, L. R. 9/1999