Legge regionale 19 settembre 1996, n. 40 - TESTO VIGENTE dal 15/07/2010

Ulteriori norme per il completamento della ricostruzione in Friuli e modifiche alla legge regionale 16/1996 in materia di edilizia convenzionata.
Art. 63
 
1. I contributi eventualmente concessi prima dell'entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 2/1982, per il recupero statico e funzionale di edifici acquistati dopo gli eventi sismici, destinati ad uso di abitazione con annessi rustici, sono fatti salvi a tutti gli effetti, ancorché gli annessi rustici non fossero ammissibili a contributo, sempreché i contributi siano stati concessi in conformità agli elementi desumibili dai pareri istruttori resi sui progetti esecutivi in seguito approvati dal Sindaco in linea tecnico-economica per gli importi indicati nei pareri medesimi.