1. I contributi eventualmente concessi prima dell'entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'
articolo 19 della legge regionale 2/1982, per il recupero statico e funzionale di edifici acquistati dopo gli eventi sismici, destinati ad uso di abitazione con annessi rustici, sono fatti salvi a tutti gli effetti, ancorché gli annessi rustici non fossero ammissibili a contributo, sempreché i contributi siano stati concessi in conformità agli elementi desumibili dai pareri istruttori resi sui progetti esecutivi in seguito approvati dal Sindaco in linea tecnico-economica per gli importi indicati nei pareri medesimi.
2. I provvedimenti di autotutela eventualmente adottati prima della data di entrata in vigore della presente legge, con riferimento ai decreti di concessione dei contributi fatti salvi a norma del comma 1, sono annullati. Per effetto dell'annullamento, le somme eventualmente versate dagli interessati in seguito all'adozione del provvedimento di autotutela sono loro restituite su domanda da presentarsi entro il termine semestrale indicato dall'
articolo 26 della legge regionale 37/1993. A tal fine, l'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture di credito a favore dei Sindaci dei Comuni interessati, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.