All'
articolo 39 della legge regionale 50/1990, come modificato dagli articoli 34 della
legge regionale 48/1991 e 79 della
legge regionale 37/1993, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
<< 1 bis. Le disposizioni di cui al comma 1 trovano applicazione anche quando i lavori siano stati eseguiti in tutto od in parte in difformità al progetto approvato, purché gli stessi siano finalizzati al recupero statico e funzionale dell'edificio. >>.