Legge regionale 19 settembre 1996, n. 40 - TESTO VIGENTE dal 15/07/2010

Ulteriori norme per il completamento della ricostruzione in Friuli e modifiche alla legge regionale 16/1996 in materia di edilizia convenzionata.
Art. 48
 
1.
All'articolo 3 della legge regionale 33/1984, dopo il comma settimo sono aggiunti i seguenti:
<< Nei Comuni dotati di piani particolareggiati, ai sensi della legge regionale 63/1977, divenuti esecutivi, nei quali siano compresi la ricomposizione particellare delle proprietą fondiarie e l'assegnazione dei lotti ai singoli proprietari per l'attuazione di comparti ed ambiti edificatori, il piano di cui al primo comma per estratto, comprendente anche le aree per pubblica utilitą, deve essere notificato dal Sindaco, nelle forme previste dal quinto comma, a tutti i proprietari, compresi quelli subentrati a seguito di regolare compravendita e che non sono beneficiari di provvidenze previste dalla legislazione regionale a seguito degli eventi sismici del 1976, i quali, entro il termine di trenta giorni dall'avvenuta notifica, devono comunicare al Comune l'accettazione definitiva del lotto assegnato, gią oggetto di intervento di ricostruzione, costruzione e riparazione o non ancora edificato.
L'accettazione di cui sopra sostituisce a tutti gli effetti la contrattazione privata.
Le aree occupate per la realizzazione delle infrastrutture per pubblica utilitą e rientranti nel piano di ricomposizione particellare ai sensi del primo comma dell'articolo 2 vengono assegnate in via definitiva al Comune. >>.