Art. 40
1. Quando, a motivo delle precarie condizioni statiche degli edifici di proprietā di soggetti richiedenti i benefici di cui agli articoli 15 e 16 della
legge regionale 30/1988, non sia stato possibile dar corso all'adeguamento antisismico dei predetti immobili, i benefici richiesti possono essere riconosciuti per l'effettuazione dell'intervento alternativo di ricostruzione dell'edificio medesimo.
2. A tal fine la domanda prodotta entro i termini č valida ai fini della concessione del contributo previsto dagli articoli 15 e 16 della
legge regionale 30/1988 per la ricostruzione dell'immobile.
3. I contributi di cui ai commi 1 e 2 sono riconosciuti anche a coloro che abbiano intrapreso l'intervento di ricostruzione prima dell'entrata in vigore della presente legge.