Art. 37
1. La proprietā di alloggi non adeguati alle esigenze del nucleo familiare dei richiedenti i benefici di cui agli articoli 48 e 49 della
legge regionale 63/1977 e successive modificazioni ed integrazioni, in pendenza del procedimento contributivo anteriormente alla data di entrata in vigore della
legge regionale 26/1988, non costituisce condizione ostativa al fine della concessione dei benefici richiesti.
2. Sono fatti salvi a tutti gli effetti i provvedimenti di concessione dei contributi richiesti assunti precedentemente all'entrata in vigore della presente legge, in conformitā al comma 1.
2 bis. I provvedimenti di autotutela eventualmente adottati prima della data di entrata in vigore della presente legge, con riferimento ai provvedimenti di concessione fatti salvi a norma del comma 2, sono annullati. Per effetto dell'annullamento, le somme eventualmente versate dagli interessati in seguito all'adozione dei provvedimenti di autotutela sono loro restituite. A tal fine, l'Amministrazione regionale č autorizzata a disporre aperture di credito a favore dei Sindaci dei Comuni interessati, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.
Note:
1 Comma 2 bis aggiunto da art. 138, comma 41, L. R. 13/1998