Art. 30
2. La concessione dei contributi indicati al comma 1 è subordinata alla presentazione di una domanda di riesame della pratica alla Segreteria generale straordinaria entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. La presentazione della domanda indicata al comma 2 produce l'effetto dell'annullamento del diniego di contributo pronunciato sulla domanda originaria dalla Segreteria generale straordinaria prima della data di entrata in vigore della presente legge.