Legge regionale 03 settembre 1996, n. 38 - TESTO VIGENTE dal 02/07/2020

Disposizioni sul patrimonio immobiliare regionale.
CAPO I
 MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 8 GIUGNO
1993, N. 34
Art. 1
1. In via di interpretazione autentica l'articolo 1, comma 2, della legge regionale 8 giugno 1993, n. 34 deve interpretarsi nel senso che il trasferimento in proprietā della Regione agli Istituti autonomi per le case popolari competenti per territorio, ove non attuato in data antecedente al 31 dicembre 1994, deve considerarsi avvenuto, anche nei territori in cui vige il sistema dei libri fondiari, con decorrenza 1 gennaio 1995.
Art. 4

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 1, comma 2, L. R. 12/2003