Legge regionale 26 agosto 1996 , n. 35 - TESTO VIGENTE dal 11/07/2019

Norme in materia di personale regionale e di organizzazione degli uffici del Consiglio regionale.

Art. 1

(Abrogazione dell'articolo 22 dellalegge regionale 53/1981)

1. L'articolo 22 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, come da ultimo modificato dall'articolo 50 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, è abrogato.

Art. 2

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 17, comma 3, L. R. 1/2000

Art. 3

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 17, comma 3, L. R. 1/2000

Art. 4

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 17, comma 3, L. R. 1/2000

Art. 5

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 17, comma 3, L. R. 1/2000

Art. 6

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 17, comma 3, L. R. 1/2000

Art. 7

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 17, comma 3, L. R. 1/2000

Art. 8

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 17, comma 3, L. R. 1/2000

Art. 9

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 102, comma 1, lettera b), L. R. 9/2019 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 41, L.R. 18/1996.

Art. 10

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato, ai sensi dell'art. 3, comma 8, L.R. 18/1996, dall'art. 40 del D.P.Reg. 0277/Pres. dd. 27 agosto 2004 (B.U.R. 10/9/2004, S.S. n. 18).

Art. 11

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera ff), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.

Art. 12

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera ff), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.

Art. 13

(Funzioni dei Presidenti dei gruppi consiliari)

1. I Presidenti dei gruppi consiliari, costituiti in conformità alle norme del Regolamento consiliare, collaborano con il Presidente del Consiglio e con l'Ufficio di Presidenza nell'esercizio delle funzioni politico- istituzionali relative all'organizzazione e alla gestione dei lavori consiliari e dirigono l'attività dei gruppi consiliari secondo quanto stabilito dal Regolamento.

2. Essi esercitano tutte le incombenze assegnate dal Regolamento consiliare e dalle leggi regionali. In particolare:

a) provvedono alla gestione dei fondi erogati ai gruppi consiliari per il loro funzionamento ai sensi della legge regionale 28 ottobre 1980, n. 52 e successive modificazioni e presentano ogni anno ai sensi dell'articolo 15 della medesima legge e del relativo regolamento di esecuzione una nota riepilogativa circa l'utilizzazione dei fondi erogati al gruppo nell'anno precedente;

b) gestiscono il personale assegnato al gruppo consiliare ed esercitano le altre competenze loro assegnate in materia di personale dei gruppi dalla legge regionale 52/1980 e successive modifiche.

3.

( ABROGATO )

(2)

3 bis.

( ABROGATO )

(1)(3)

4. Agli oneri derivanti dalla applicazione del presente articolo si fa fronte con gli stanziamenti del capitolo 1 del Bilancio regionale di previsione della spesa per gli anni 1996-1998 e del Bilancio regionale per l'anno 1996.

Note:

Comma 3 bis aggiunto da art. 5, comma 1, L. R. 44/1996 con effetto dalla data di entrata in vigore della L.R. 35/96, come previsto dal comma 2 del medesimo articolo.

Comma 3 abrogato da art. 43, comma 1, lettera b), L. R. 10/2013

Comma 3 bis abrogato da art. 43, comma 1, lettera c), L. R. 10/2013

Art. 14

(Sostituzione dell'articolo 4 dellalegge regionale 52/1980)

1. L'articolo 4 della legge regionale 52/1980, come sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 13 gennaio 1992, n. 1, è sostituito dal seguente:

<< Art. 4

1. Alle segreterie di ciascun gruppo è assegnato personale entro i seguenti limiti:

a) un'unità di qualifica funzionale non superiore a quella di funzionario o equiparata, con funzione di capo della segreteria, cui spetta l'indennità e si applicano le disposizioni in materia di lavoro straordinario previste per i segretari particolari;

b) un'unità di qualifica non superiore a quella di consigliere o equiparata per i gruppi fino a quindici consiglieri; due unità per i gruppi con più di quindici consiglieri;

c) un'unità di qualifica non superiore a quella di segretario o equiparata per i gruppi con meno di cinque consiglieri; due unità per i gruppi da cinque a quindici consiglieri; tre unità per i gruppi con più di quindici consiglieri.

2. Al personale delle segreterie dei gruppi di cui alle lettere b) e c) del comma 1 spettano le indennità e si applicano le norme in materia di lavoro straordinario previste per gli addetti di segreteria delle segreterie particolari, nonché le disposizioni adottate per il funzionamento delle segreterie particolari. >>.

Art. 15

(Integrazione dell'articolo 5 dellalegge regionale 52/1980)

1. All'articolo 5 della legge regionale 52/1980, come modificato dall'articolo 46 della legge regionale 9 dicembre 1982, n. 81, dopo il numero 2) del primo comma è aggiunto il seguente:

<< 2 bis) fra estranei indicati da ciascun gruppo consiliare, assunti con contratto a tempo determinato; >>.

Art. 16

( ABROGATO )

(1)(2)

Note:

Articolo interpretato da art. 4, comma 1, L. R. 44/1996

Articolo abrogato da art. 10, comma 1, L. R. 10/2013 , a decorrere dall' 1 settembre 2013, come disposto dall'art. 47, comma 1, della medesima L.R. 10/2013.

Art. 17

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato, ai sensi dell'art. 3, comma 8, L.R. 18/1996, dall'art. 40 del D.P.Reg. 0277/Pres. dd. 27 agosto 2004 (B.U.R. 10/9/2004, S.S. n. 18).

Art. 18

(Modifica della Tabella A riferita all'articolo 6della legge regionale 20/1996)

1. Alla Tabella A, riferita all'articolo 6 della legge regionale 7 maggio 1996, n. 20, le equiparazioni:

I.A.C.P. - UdineVII qualifica funzionaleSEGRETARIO
Azienda Servizi Sanitari Bassa Friulanaoperatore professionale II CategoriaAGENTE TECNICO

sono sostituite dalle seguenti:

I.A.C.P. - UdineVII qualifica funzionaleconsigliere
Azienda Servizi Sanitari Bassa FriulanaV livellocoadiutore

2. In esito al disposto di cui al comma 1 ed ai fini delle relative procedure di inquadramento, il termine di presentazione della domanda di cui all'articolo 6, comma 3, della legge regionale 20/1996, decorre, per il personale interessato alla suddetta equiparazione, dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 19

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 12, comma 1, L. R. 8/2000

Art. 20

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 12, comma 1, L. R. 8/2000

Art. 21

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 12, comma 1, L. R. 8/2000

Art. 22

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 12, comma 1, L. R. 8/2000

Art. 23

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 43, comma 1, L. R. 12/2005

Art. 24

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera ff), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.