Legge regionale 19 agosto 1996, n. 31 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2021
Disposizioni concernenti norme integrative, di modificazione e di proroga di termini di provvedimenti legislativi settoriali.
Art. 43
(Deroga al comma 9 dell'articolo 33 della
legge regionale 9/1996
)
1.
In deroga a quanto stabilito dal
comma 9 dell'articolo 33 della legge regionale 9/1996
, esclusivamente per l'anno 1996, le domande per l'ottenimento dei contributi di cui al
comma 8 dell'articolo 33 della medesima legge regionale 9/1996
possono essere presentate entro il 31 ottobre 1996.