Legge regionale 19 agosto 1996, n. 31 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2021

Disposizioni concernenti norme integrative, di modificazione e di proroga di termini di provvedimenti legislativi settoriali.
Art. 4
1. Il fondo rischi di cui all'articolo 4, primo comma, lettera d), della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 45, e successive modifiche ed integrazioni, puņ essere utilizzato per la concessione di ogni tipo di garanzia riferita ad iniziative economiche, sia nuove che esistenti, localizzate nel Friuli-Venezia Giulia ovvero, limitatamente a quelle poste in essere da imprese con organizzazione operativa nella regione, anche al di fuori del territorio regionale.
Note:
1 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 134, comma 16, L. R. 13/1998
2 Articolo sostituito da art. 134, comma 21, L. R. 13/1998 con effetto dal sedicesimo giorno successivo alla pubblicazione sul BUR dell' avviso dell' esito favorevole dell' esame da parte della Commissione Europea delle disposizioni previste, come disposto dall' articolo 141 della medesima L.R. 13/98.
3 Annullato, ex articolo 20 della L.R. 11/99, il rinvio dell' efficacia della modifica previsto dall' articolo 141 della L.R. 13/98.