Legge regionale 26 luglio 1996, n. 26 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2020

Disciplina del servizio del telesoccorso-telecontrollo.
Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1 Integrata la disciplina della legge da art. 7, comma 13, L. R. 13/2000
2 Integrata la disciplina della legge da art. 3, comma 7, L. R. 19/2004
3 Vedi anche quanto disposto dall'art. 9, comma 1, L. R. 22/2010
Art. 5
 (Attivazione del servizio, modalità di gestione e di
accesso)
2. Il numero delle utenze di cui al comma 1, può essere rideterminato, con provvedimento della Giunta regionale, con scadenza annuale.
3. Per le aree montane sono adottati anche presidi telematici sperimentali idonei a consentire la permanenza dei soggetti interessati anche in ambienti di appartenenza a forte isolamento abitativo.
4. La messa a disposizione e l'adozione dei presidi di cui al comma 3 sono disciplinati da apposito atto aggiuntivo tra la Regione e il soggetto di cui all'articolo 2.
6. I beneficiari sono individuati in sede distrettuale dai servizi territoriali competenti fra le persone a rischio d'istituzionalizzazione di cui all'articolo 3 e in base ai criteri di priorità di cui al comma 1, lettera b).
Note:
1 Comma 5 sostituito da art. 12, comma 1, L. R. 19/2006
2 Lettera c) del comma 1 abrogata da art. 8, comma 8, lettera b), L. R. 16/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
Art. 6
 (Norme finanziarie)
1. Per le finalità previste dalla presente legge, relativamente alla realizzazione in via definitiva del servizio di telesoccorso-telecontrollo, è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1997 e 1998.
2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 è istituito - a decorrere dall'anno 1997 - alla Rubrica n. 21 - programma 2.2.1. - spese correnti - Categoria 1.4. - Sezione VIII - il capitolo 4758 (2.1.148.2.08.07) con la denominazione "Spese per la realizzazione del servizio di telesoccorso- telecontrollo" e con lo stanziamento complessivo di lire 2.000 milioni, suddivisi in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1997 e 1998.
4. Il predetto onere di lire 500.000.000 fa carico al capitolo 4757 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996, il cui stanziamento in termini di competenza è elevato di pari importo.
5. Sul citato capitolo 4757 è altresì iscritto lo stanziamento in termini di cassa di lire 500.000.000, cui si provvede mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 8842 "Fondo riserva di cassa" del precitato stato di previsione della spesa.
6. All'onere complessivo di lire 2.500.000.000, in termini di competenza, suddiviso in ragione di lire 500.000.000 per l'anno 1996 e lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1997 e 1998, derivante dai commi 1 e 3, si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto sul capitolo 8900 del precitato stato di previsione della spesa (partita n. 36 dell'elenco n. 4 allegato ai bilanci predetti).
7. Ai sensi dell'articolo 2, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, il capitolo 4758 è inserito, a decorrere dall'anno 1997, nell'elenco n. 1 allegato ai bilanci predetti.
Art. 7
 (Norma transitoria)
1. Sono fatti salvi gli effetti derivanti dall'attività sperimentale svolta ai sensi della legge regionale 35/1992 nel periodo compreso tra l'1 luglio 1996 e la data di entrata in vigore della presente legge. La sperimentazione del telesoccorso avrà termine il quindicesimo giorno successivo a quello della data di esecutività della convenzione stipulata con il soggetto di cui all'articolo 2.