Legge regionale 22 luglio 1996, n. 25 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Disciplina dell'agriturismo.
Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1 Integrata la disciplina della legge da art. 94, comma 1, L. R. 13/1998
2 Articolo 17 bis aggiunto da art. 7, comma 12, L. R. 13/2002
3 Derogata la disciplina della legge da art. 66, comma 1, L. R. 29/2005
4 Integrata la disciplina della legge da art. 6, comma 49, L. R. 22/2007
5 Articolo 9 bis aggiunto da art. 10, comma 1, L. R. 11/2014
6 Vedi anche quanto disposto dall'art. 6, comma 3, L. R. 22/2015
Art. 2
1. Per attività agrituristiche s’intendono le attività di ricezione e ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli nei limiti previsti dall’ articolo 2135 del codice civile , iscritti nel registro di cui all’ articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura), e dai familiari di cui all’ articolo 230 bis del codice civile , attraverso l’utilizzazione della propria azienda, in rapporto di connessione e complementarietà rispetto alle attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura, di allevamento di animali, che devono comunque rimanere principali.
4. Nell'esercizio dell'attività agrituristica almeno l'80 per cento del valore annuo della materia prima utilizzata per la somministrazione di pasti e bevande, con l'esclusione dei prodotti necessari alla preparazione degli alimenti e dell'acqua minerale, deve rientrare nelle seguenti tipologie:
a) beni di produzione aziendale;
b) beni acquistati da altri produttori agricoli singoli o associati della Regione Friuli Venezia Giulia, sempreché di provenienza regionale;
c) prodotti a denominazione di origine protetta (DOP), indicazione geografica protetta (IGP), denominazione di origine (DO) e indicazione geografica tipica (IGT) del Friuli Venezia Giulia;
d) prodotti agroalimentari tradizionali (PAT) della Regione Friuli Venezia Giulia, di cui all'articolo 12 della legge regionale 22 novembre 2000, n. 21 (Disciplina per il contrassegno dei prodotti agricoli del Friuli-Venezia Giulia non modificati geneticamente, per la promozione dei prodotti agroalimentari tradizionali e per la realizzazione delle "Strade del vino"), riconosciuti ai sensi del decreto del Ministro per le politiche agricole 8 settembre 1999, n. 350 (Regolamento recante norme per l'individuazione dei prodotti tradizionali di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173);
e) prodotti con il marchio "Io Sono Friuli Venezia Giulia";
f) prodotti con il marchio "AQUA" di cui alla legge regionale 13 agosto 2002, n. 21 (Norme per la valorizzazione dei prodotti agricoli e alimentari di qualità);
g) prodotti agroalimentari con indicazione facoltativa di qualità "Prodotto di montagna" di cui all' articolo 31 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;
h) prodotti ricompresi nelle piccole produzioni locali (PPL) del Friuli Venezia Giulia per cui sia stato approvato dalla Regione il regolamento che ne disciplina le modalità di produzione.
7. Lo svolgimento di attività agrituristica, nel rispetto delle norme di cui alla presente legge, non costituisce distrazione dalla destinazione agricola dei fondi e degli edifici interessati.
8. Rientrano nell'attività agrituristica:
a) l'ospitalità per soggiorno, in appositi locali aziendali a ciò adibiti;
b) l'accoglimento in spazi aperti destinati alla sosta di campeggiatori o di turisti anche muniti di altri mezzi di pernottamento autonomi e mobili;
c) la somministrazione di pasti e di bevande, compresi gli alcolici e superalcolici, tipici della regione, ricavati, nel rispetto delle percentuali di cui ai commi 4 e 5, da prodotti aziendali ottenuti attraverso lavorazioni interne o esterne all’azienda;
d) l'organizzazione di attività didattiche, ricreative di tipo sportivo e culturale, nonché di iniziative espositive dedicate alle testimonianze del mondo rurale ancorché svolte all'esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell'impresa; con il regolamento di cui all'articolo 5 sono disciplinate le modalità di esercizio delle attività didattiche;
e) l'organizzazione di attività escursionistiche con veicoli tipici in ambito rurale e con mezzi nautici in ambito fluviale, marino e lagunare;
g) l'organizzazione dell'attività agrituristico-venatoria, nel rispetto della normativa vigente in materia venatoria;
h) il nolo di cicli e mezzi nautici, nel limite massimo di due natanti per azienda agrituristica;
h bis) l'organizzazione di iniziative ricreative, culturali e didattiche, svolte da aziende agricole; la degustazione organizzata di prodotti aziendali e di prodotti tipici e tradizionali regionali esercitata da produttori, sia singoli che associati;
h ter) la somministrazione di pasti e di bevande svolta fuori dalla sede aziendale, per non più del 30 per cento delle giornate di apertura e nel rispetto dei limiti previsti rispettivamente per i pasti e gli spuntini.
i)   ( ABROGATA )
10. Sono considerati prodotti aziendali quelli ottenuti e lavorati dall'azienda agricola, nonché quelli ricavati da materie prime dell'azienda agricola attraverso lavorazioni esterne.
11. Si considerano, altresì, di produzione aziendale i prodotti agricoli e agroalimentari trasformati acquistati dalle cooperative presso le quali sono state conferite o vendute, anche tramite i centri cooperativi di raccolta a esse associati, le materie prime oggetto di trasformazione nel limite del quantitativo conferito o venduto.
12. L'attività di vendita da parte dei produttori agricoli dei propri prodotti, se svolta disgiuntamente dalle attività di cui al comma 8, lettere a), b) e c), rimane soggetta esclusivamente alla legislazione che specificatamente la riguarda.
13. Ai fini di cui al comma 8, lettera i), la materia prima utilizzata per la degustazione dei prodotti riferiti alla sola somministrazione fredda, ovvero cibi non cucinati, rientra nel calcolo delle percentuali di cui al comma 4.
Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 85, comma 1, L. R. 13/1998
2 Parole aggiunte al comma 3 da art. 85, comma 2, L. R. 13/1998
3 Parole aggiunte al comma 4 da art. 85, comma 3, L. R. 13/1998
4 Comma 1 bis aggiunto da art. 7, comma 3, L. R. 13/2002
5 Parole aggiunte al comma 4 da art. 7, comma 4, L. R. 13/2002
6 Comma 4 bis aggiunto da art. 7, comma 5, L. R. 13/2002
7 Comma 7 bis aggiunto da art. 7, comma 6, L. R. 13/2002
8 Parole aggiunte al comma 6 da art. 8, comma 1, L. R. 18/2004
9 Parole sostituite al comma 6 da art. 8, comma 1, L. R. 18/2004
10 Comma 6 bis aggiunto da art. 8, comma 1, L. R. 18/2004
11 Articolo sostituito da art. 2, comma 1, L. R. 25/2007
12 Comma 2 sostituito da art. 4, comma 1, lettera a), L. R. 11/2014
13 Parole soppresse alla lettera d) del comma 8 da art. 4, comma 1, lettera b), L. R. 11/2014
14 Parole soppresse alla lettera f) del comma 8 da art. 4, comma 1, lettera c), L. R. 11/2014
15 Lettera i) del comma 8 abrogata da art. 8, comma 1, lettera a), L. R. 22/2015 , a decorrere dall' 1 gennaio 2016.
16 Lettera h bis) del comma 8 aggiunta da art. 2, comma 132, L. R. 14/2016
17 Parole sostituite alla lettera b) del comma 5 da art. 10, comma 1, L. R. 28/2017
18 Parole aggiunte alla lettera b) del comma 8 da art. 23, comma 1, L. R. 6/2019
19 Parole soppresse al comma 1 da art. 8, comma 1, lettera b), numero 1), L. R. 3/2022
20 Comma 2 abrogato da art. 8, comma 1, lettera b), numero 2), L. R. 3/2022
21 Parole soppresse al comma 3 da art. 8, comma 1, lettera b), numero 3), L. R. 3/2022
22 Parole soppresse alla lettera c) del comma 5 da art. 8, comma 1, lettera b), numero 4), L. R. 3/2022
23 Comma 9 abrogato da art. 8, comma 1, lettera b), numero 5), L. R. 3/2022
24 Comma 3 sostituito da art. 24, comma 1, lettera a), L. R. 10/2023
25 Comma 4 sostituito da art. 24, comma 1, lettera a), L. R. 10/2023
26 Comma 5 sostituito da art. 24, comma 1, lettera a), L. R. 10/2023
27 Comma 6 abrogato da art. 24, comma 1, lettera b), L. R. 10/2023
28 Parole sostituite alla lettera c) del comma 8 da art. 24, comma 1, lettera c), L. R. 10/2023
29 Lettera h ter) del comma 8 aggiunta da art. 24, comma 1, lettera d), L. R. 10/2023
Art. 3
1. Per lo svolgimento delle attività agrituristiche può essere impiegato personale partecipante all'impresa familiare, ai sensi dell'articolo 230 bis del codice civile, nonché i lavoratori dipendenti a tempo determinato, indeterminato e parziale che sono considerati lavoratori agricoli ai fini della vigente disciplina previdenziale, assicurativa e fiscale. Il ricorso a soggetti esterni è consentito esclusivamente per lo svolgimento di attività e servizi complementari.
Note:
1 Parole sostituite al comma 3 da art. 86, comma 1, L. R. 13/1998
2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 94, comma 2, L. R. 13/1998
3 Parole soppresse al comma 1 da art. 3, comma 1, L. R. 25/2007
4 Comma 2 sostituito da art. 3, comma 2, L. R. 25/2007
5 Comma 2 sostituito da art. 5, comma 1, lettera a), L. R. 11/2014
6 Comma 3 abrogato da art. 5, comma 1, lettera b), L. R. 11/2014
7 Comma 1 sostituito da art. 3, comma 47, lettera a), L. R. 13/2022
Art. 4
2. Per le opere di restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione su edifici destinati all'attività agrituristica di cui al comma 1 trovano applicazione gli articoli 5, 6 e 7 della legge regionale 23 agosto 1985, n. 44 e successive modificazioni e integrazioni, anche se tali edifici non sono compresi nelle zone A, eventualmente in deroga alle norme urbanistico-edilizie e regolamentari vigenti.
3. Le modifiche di destinazione d'uso di immobili da adibire ad attività agrituristiche ubicati in zone non agricole non comportano l'applicazione degli standard urbanistici previsti dalla zonizzazione.
4. Per le modificazioni di destinazione d'uso di cui al comma 3 trova applicazione la legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio), e i suoi regolamenti di attuazione.
5. La destinazione agrituristica dei locali di cui ai commi 3 e 4 deve essere mantenuta per almeno dieci anni dall'avvio dell'attività stessa, pena il versamento degli oneri non pagati maggiorati degli interessi di legge.
5 quater. Al fine della valorizzazione dell'attività agrituristica regionale è consentita la realizzazione di strutture ricettive ecocompatibili in aree naturali ai sensi dell' articolo 31 bis della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive) e l'installazione di unità abitative mobili, nel rispetto della normativa urbanistica ed edilizia vigente.
Note:
1 Comma 5 bis aggiunto da art. 3, comma 1, L. R. 17/2006
2 Comma 1 sostituito da art. 4, comma 1, L. R. 25/2007
3 Parole sostituite al comma 2 da art. 4, comma 2, L. R. 25/2007
4 Parole sostituite al comma 4 da art. 4, comma 3, L. R. 25/2007
5 Comma 5 ter aggiunto da art. 4, comma 4, L. R. 25/2007
6 Rubrica dell'articolo modificata da art. 23, comma 2, lettera a), L. R. 6/2019
7 Comma 5 quater aggiunto da art. 23, comma 2, lettera b), L. R. 6/2019
8 Parole aggiunte al comma 5 bis da art. 3, comma 16, lettera a), L. R. 21/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
9 Parole aggiunte al comma 5 quater da art. 3, comma 16, lettera b), L. R. 21/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
Art. 8
 (Iscrizione e cancellazione nell'elenco)
1. Le domande di iscrizione nell'elenco sono presentate all'ufficio del Registro delle imprese di cui all' articolo 8 della legge 580/1993, corredate della documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui all'articolo 7, della descrizione dettagliata delle caratteristiche dell' azienda e dell'attività che il richiedente intende svolgere, anche con riferimento ai commi 2 e 4 dell' articolo 2, nonché dell' attestazione di frequenza a specifico corso di almeno novanta ore di formazione professionale per operatori agrituristici, ovvero dell'impegno alla frequenza del medesimo entro un anno dall'iscrizione nell'elenco. Il corso di formazione professionale deve essere specifico per l'iscrizione nell'elenco al fine dello svolgimento dell'attività agrituristica di fattorie didattiche e dell'attività agrituristica di degustazione organizzata di prodotti aziendali. Il predetto requisito si intende soddisfatto anche qualora il corso sia stato frequentato in altre Regioni, a condizione che per contenuto e durata il medesimo sia valutato compatibile dall'ERSA rispetto ai corsi organizzati o riconosciuti dall'ERSA medesimo.
2. Per gli imprenditori agricoli diversi dalle persone fisiche l'attestazione riguarda il preposto alla conduzione dell'azienda agricola.
Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 88, comma 1, L. R. 13/1998
2 Comma 4 sostituito da art. 88, comma 2, L. R. 13/1998
3 Parole sostituite al comma 5 da art. 88, comma 3, L. R. 13/1998
4 Comma 6 abrogato da art. 88, comma 4, L. R. 13/1998
5 Comma 7 abrogato da art. 88, comma 4, L. R. 13/1998
6 Comma 3 sostituito da art. 6, comma 27, L. R. 2/2000
7 Comma 1 bis aggiunto da art. 7, comma 8, L. R. 13/2002
8 Parole aggiunte al comma 1 da art. 7, comma 1, L. R. 25/2007
9 Parole aggiunte al comma 1 bis da art. 7, comma 2, L. R. 25/2007
10 Parole soppresse al comma 5 da art. 7, comma 3, L. R. 25/2007
11 Parole aggiunte al comma 1 da art. 8, comma 1, lettera a), L. R. 11/2014
12 Parole soppresse alla lettera a) del comma 5 da art. 8, comma 1, lettera b), L. R. 11/2014
13 Lettera c) del comma 5 sostituita da art. 8, comma 1, lettera c), L. R. 11/2014
14 Parole aggiunte alla lettera e) del comma 5 da art. 8, comma 1, lettera d), L. R. 11/2014
15 Parole soppresse al comma 1 da art. 8, comma 1, lettera b), L. R. 22/2015 , a decorrere dall' 1 gennaio 2016.
Art. 9
2. Copia della SCIA è trasmessa dal Comune alle commissioni provinciali di cui all'articolo 8, alla Direzione centrale competente in materia di agriturismo e di attività produttive e all'ERSA.
3. Ai fini dello svolgimento dell'attività agrituristica non si applicano le vigenti norme regionali in materia di esercizio di affittacamere.
4. Tutti i casi di variazione nell'attività agrituristica vanno segnalati al Comune, ferma restando la necessità di confermare ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 , il possesso dei requisiti previsti dalla legge per tale attività. Le variazioni consistenti esclusivamente nella modifica del periodo o delle giornate di apertura possono essere segnalate tramite posta elettronica certificata al Comune e ad ERSA, corredate dell’autocertificazione che conferma il possesso dei requisiti previsti dalla legge.
5. Al fine del solo esercizio delle attività di cui all'articolo 2, comma 8, lettera i), i soggetti interessati presentano al Comune competente per territorio la SCIA, allegando la planimetria dei locali da adibire allo scopo, una relazione illustrativa delle caratteristiche dell'azienda dalla quale si evince l'idoneità dei locali sotto il profilo igienico sanitario e una dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa all'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 7.
Note:
1 Comma 5 bis aggiunto da art. 89, comma 1, L. R. 13/1998
2 Parole implicitamente soppresse al comma 2 da art. 3, comma 1, L. R. 21/2005
3 Articolo sostituito da art. 8, comma 1, L. R. 25/2007
4 Parole sostituite al comma 1 da art. 105, comma 1, L. R. 26/2012
5 Articolo sostituito da art. 9, comma 1, L. R. 11/2014
6 Parole aggiunte al comma 4 da art. 3, comma 12, L. R. 15/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
Art. 10
Note:
1 Articolo sostituito da art. 9, comma 1, L. R. 25/2007
2 Parole sostituite al comma 1 da art. 11, comma 1, lettera a), L. R. 11/2014
3 Parole soppresse alla lettera b) del comma 1 da art. 11, comma 1, lettera b), L. R. 11/2014
4 Lettera c) del comma 1 abrogata da art. 11, comma 1, lettera c), L. R. 11/2014
5 Parole sostituite alla lettera d) del comma 1 da art. 11, comma 1, lettera d), L. R. 11/2014
6 Parole sostituite alla lettera e) del comma 1 da art. 11, comma 1, lettera e), L. R. 11/2014
7 Per effetto di quanto disposto agli articoli 2 e 11 della L.R. 8/2015, a decorrere dall' 1 gennaio 2016, la denominazione PromoTurismoFVG sostituisce ogni ricorrenza delle parole "Agenzia per lo sviluppo del turismo", "Turismo Friuli Venezia Giulia", "Agenzia Regionale Promotur", "TurismoFVG" e "Promotur".
Art. 11
2. La vigilanza sulle aziende agrituristiche di cui al comma 1 è esercitata dall'ERSA annualmente a campione secondo le previsioni contenute nel regolamento di cui all'articolo 5, comma 1.
3. L'ERSA può disporre ispezioni ed è autorizzata a richiedere a ogni pubblica amministrazione e a ogni ente, anche regionale, documenti, informazioni e chiarimenti utili ai fini del controllo.
6. Fermo restando quanto previsto dai commi 1, 2 e 3 e dal regolamento ai sensi del comma 4, al Comune compete la vigilanza sul rispetto dei limiti e delle modalità indicati nella SCIA, sul permanere delle condizioni per l'esercizio dell'attività agrituristica e sul rispetto della previsione di cui all'articolo 20.
Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 94, comma 2, L. R. 13/1998
2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 19, comma 1, L. R. 21/2000
3 Parole sostituite al comma 5 da art. 10, comma 1, L. R. 25/2007
4 Parole sostituite al comma 1 da art. 12, comma 1, lettera a), L. R. 11/2014
5 Parole sostituite al comma 4 da art. 12, comma 1, lettera b), L. R. 11/2014
6 Parole sostituite al comma 5 da art. 12, comma 1, lettera c), L. R. 11/2014
7 Articolo sostituito da art. 3, comma 7, lettera a), L. R. 25/2020 , con effetto dall'1/1/2021.
8 Parole soppresse alla lettera b) del comma 1 da art. 3, comma 47, lettera b), L. R. 13/2022
Art. 12
1. L'attività agrituristica è sospesa dal Comune, per un periodo che va da un minimo di dieci a un massimo di trenta giorni di apertura, per la violazione degli obblighi di cui all'articolo 10, comma 1, lettere a) o d).
3. Qualora venga disposta la decadenza dall'esercizio dell'attività secondo quanto disposto dal comma 2, lettera g), l'operatore agrituristico può presentare al Comune una nuova SCIA, purché sia trascorso un anno dal giorno di emanazione del provvedimento di decadenza dall'esercizio dell'attività con conseguente chiusura dell'attività agrituristica.
4. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono comunicati all'operatore agrituristico, alla Direzione centrale competente in materia di agriturismo e di attività produttive, all'ERSA, e alla Commissione provinciale competente per territorio di cui all'articolo 8.
Note:
1 Comma 1 sostituito da art. 7, comma 9, L. R. 13/2002
2 Parole aggiunte al comma 2 da art. 7, comma 10, L. R. 13/2002
3 Parole sostituite al comma 1 da art. 11, comma 1, L. R. 25/2007
4 Parole sostituite al comma 2 da art. 11, comma 1, L. R. 25/2007
5 Parole sostituite al comma 2 da art. 11, comma 2, L. R. 25/2007
6 Parole aggiunte al comma 2 da art. 11, comma 3, L. R. 25/2007
7 Comma 2 bis aggiunto da art. 11, comma 4, L. R. 25/2007
8 Parole sostituite al comma 3 da art. 11, comma 5, L. R. 25/2007
9 Parole sostituite al comma 4 da art. 11, comma 6, L. R. 25/2007
10 Articolo sostituito da art. 13, comma 1, L. R. 11/2014
Art. 15
Note:
1 Le disposizioni del presente articolo sono state comunicate alla Commissione delle Comunità Europee per il relativo esame.
2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 94, comma 2, L. R. 13/1998
3 Il comunicato della Giunta regionale sull' insussistenza degli obblighi di verifica della compatibilita' al diritto comunitario relativamente al presente articolo e' stato pubblicato sul B.U.R. n. 47 del 25 novembre 1998.
4 Parole sostituite al comma 1 da art. 16, comma 1, lettera a), L. R. 11/2014
5 Parole sostituite al comma 2 da art. 16, comma 1, lettera b), L. R. 11/2014
6 Parole sostituite al comma 1 da art. 2, comma 18, lettera a), L. R. 20/2018 , con effetto dall'1/1/2019 come stabilito dall'art. 2, c. 20, L.R. 20/2018.
7 Lettera a) del comma 1 abrogata da art. 2, comma 18, lettera b), L. R. 20/2018 , con effetto dall'1/1/2019 come stabilito dall'art. 2, c. 20, L.R. 20/2018.
8 Lettera d) del comma 1 abrogata da art. 2, comma 18, lettera b), L. R. 20/2018 , con effetto dall'1/1/2019 come stabilito dall'art. 2, c. 20, L.R. 20/2018.
9 Comma 1 bis aggiunto da art. 2, comma 18, lettera c), L. R. 20/2018 , con effetto dall'1/1/2019 come stabilito dall'art. 2, c. 20, L.R. 20/2018.
10 Parole sostituite al comma 2 da art. 2, comma 18, lettera d), L. R. 20/2018 , con effetto dall'1/1/2019 come stabilito dall'art. 2, c. 20, L.R. 20/2018.
11 Comma 1 .1 aggiunto da art. 3, comma 7, lettera b), L. R. 25/2020 , con effetto dall'1/1/2021.
Art. 17

( ABROGATO )

Note:
1 Le disposizioni del presente articolo sono state comunicate alla Commissione delle Comunità Europee per il relativo esame.
2 Parole sostituite al comma 1 da art. 90, comma 1, L. R. 13/1998
3 Parole soppresse al comma 2 da art. 90, comma 2, L. R. 13/1998
4 Parole aggiunte al comma 2 da art. 90, comma 3, L. R. 13/1998
5 Il comunicato relativo all' esame del presente articolo da parte della Commissione delle Comunita' Europee e' stato pubblicato sul B.U.R. n. 47 del 25 novembre 1998.
6 Comma 2 sostituito da art. 7, comma 11, L. R. 13/2002
7 Integrata la disciplina del comma 1 da art. 8, comma 84, L. R. 2/2006, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 68, comma 1, L. R. 24/2006
8 Articolo sostituito da art. 40, comma 1, L. R. 24/2006
9 Comma 2 bis aggiunto da art. 6, comma 47, L. R. 22/2007
10 Parole sostituite al comma 1 da art. 13, comma 1, L. R. 25/2007
11 Parole sostituite al comma 2 da art. 2, comma 102, lettera a), L. R. 27/2014
12 Comma 2 bis abrogato da art. 2, comma 102, lettera b), L. R. 27/2014
13 Articolo abrogato da art. 12, comma 1, L. R. 28/2017 , ferma restando la disciplina transitoria prevista dall'art. 16 della medesima L.R..
14 Vedi anche quanto disposto dall'art. 3, comma 47, L. R. 45/2017
Art. 17 bis

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo aggiunto da art. 7, comma 12, L. R. 13/2002
2 Articolo abrogato da art. 68, comma 1, L. R. 24/2006 , a decorrere dall'1 gennaio 2007.
Art. 19

( ABROGATO )

Note:
1 Comma 1 sostituito da art. 14, comma 1, L. R. 25/2007
2 Comma 2 sostituito da art. 18, comma 1, L. R. 11/2014
3 Articolo abrogato da art. 14, comma 1, L. R. 28/2017 , ferma restando la disciplina transitoria prevista dall'art. 16 della medesima L.R..
Art. 21

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato con D.G.R. 1282/2001, pubblicata nel BUR S.S. n.12 dd. 13.7.2001, cosi' come previsto dall'art.3, comma 2, L.R. 18/1996.
Art. 22

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 19, comma 1, L. R. 8/2004
Art. 24
 (Norme finali e transitorie)
1. Le aziende agrituristiche che, pur in possesso di autorizzazione comunale rilasciata anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, non osservano le limitazioni temporali e di capienza previste dal regolamento di esecuzione di cui all'articolo 5, sono obbligate ad adeguarvisi entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, pena la revoca dell'autorizzazione.
Note:
1 Parole soppresse al comma 2 da art. 91, comma 1, L. R. 13/1998
2 Comma 2 bis aggiunto da art. 91, comma 2, L. R. 13/1998
3 Vedi la disciplina transitoria del comma 2 bis, stabilita da art. 91, comma 3, L. R. 13/1998
Art. 26
 (Norme finanziarie)
1. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 8, comma 4, fanno carico al capitolo 6750 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni l996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
2. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 13, relativamente all'attività dell'Amministrazione regionale, fanno carico al capitolo 5807 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
3. Per l'attuazione degli interventi previsti dall'articolo 13, comma 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Ente regionale per la promozione e lo sviluppo dell'agricoltura (ERSA) un finanziamento di lire 150 milioni.
4. Per le finalità di cui al comma 3, è autorizzata la spesa complessiva di lire 150 milioni, suddivisa in ragione di lire 75 milioni per ciascuno degli anni 1997 e 1998.
5. A tal fine nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 è istituito, a decorrere dal 1997, alla Rubrica n. 25 - programma 3.1.7. - spese correnti - Categoria 1.5. - Sezione X - il capitolo 6697 (2.1.155.2.10.24) con la denominazione << Finanziamento all'Ente regionale per la promozione e lo sviluppo dell'agricoltura (ERSA) per l'organizzazione di corsi di formazione e di aggiornamento professionale per gli operatori agrituristici >> e con lo stanziamento complessivo di lire 150 milioni, suddiviso in ragione di lire 75 milioni per ciascuno degli anni 1997 e 1998.
7. Le entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 14 affluiscono al capitolo 956 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996 ed ai corrispondenti capitoli di bilancio degli anni successivi.
8. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 15, comma 1, relativamente all'attività dell'Amministrazione regionale, fanno carico al capitolo 6745 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
9. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 15, comma 1, relativamente all'attività dell'Ente regionale per la promozione e lo sviluppo dell'agricoltura (ERSA), fanno carico al capitolo 6698 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
10. Per le finalità previste dall'articolo 15, comma 2, è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l'anno 1997.
11. A tal fine nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 è istituito, a decorrere dal 1997, alla Rubrica n. 25 - programma 3.17. - spese correnti - Categoria 1.6. - Sezione X - il capitolo 67l6 (2.1.163.2.10.24) con la denominazione << Contributi per la costituzione di consorzi o altre forme associative regionali fra operatori agrituristici e/o le organizzazioni agrituristiche più rappresentative a livello regionale per l'attivazione di servizi e di programmi di promozione dell'agriturismo, ivi compresa la prenotazione e vendita di soggiorni >> e con lo stanziamento di lire 100 milioni per il 1997.
12. Per le finalità previste dall'articolo 16 è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.400 milioni, suddivisa in ragione di lire 700 milioni per ciascuno degli anni 1997 e 1998.
13. A tal fine nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 è istituito, a decorrere dal 1997, alla Rubrica n. 10 - programma 0.6.2. - spese d'investimento - Categoria 2.3. - Sezione X - il capitolo 1806 (2.1.232.3.10.24) con la denominazione << Contributi in conto capitale ai Comuni, alle Comunità montane e alle Province per la realizzazione, l'ammodernamento e la manutenzione di strumenti informativi, della segnaletica agrituristica, di itinerari agrituristici e il recupero, la valorizzazione e la gestione di testimonianze della civiltà contadina regionale >> e con lo stanziamento complessivo di lire 1.400 milioni, suddiviso in ragione di lire 700 milioni per ciascuno degli anni 1997 e 1998.
14. Per le finalità previste dall'articolo 17, relativamente ai contributi in conto capitale, è autorizzata la spesa complessiva di lire 5.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 2.500 milioni per ciascuno degli anni 1997 e 1998.
15. A tal fine nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 è istituito, a decorrere dal 1997, alla Rubrica n. 25 - programma 3.1.1. - spese d'investimento - Categoria 2.4. - Sezione X - il capitolo 6295 (2.1.243.3.10.24) con la denominazione << Contributi in conto capitale agli operatori agrituristici per restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, recupero edilizio, ampliamento e manutenzione straordinaria degli immobili esistenti da destinare all'attività agrituristica, ivi compresi l'arredamento e l'attrezzatura dei locali, per allestimento di aree e servizi per la sosta di campeggiatori e turisti, realizzazione di impianti igienico-sanitari ed altre infrastrutture al servizio dell'attività agrituristica, per mantenimento, salvaguardia e valorizzazione delle condizioni ambientali nei territori di ubicazione dell'azienda agrituristica, per interventi relativi all'abbattimento delle barriere architettoniche nei locali dell'azienda stessa, nonché per realizzazione di locali e impianti da adibire a lavorazione e trasformazione di prodotti aziendali da destinare alla attività agrituristica >> e con lo stanziamento complessivo di lire 5.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 2.500 milioni per ciascuno degli anni 1997 e 1998.
16. Per le finalità previste dall'articolo 17, relativamente ai contributi decennali, è autorizzato, nell'anno 1997, il limite di impegno di lire 500 milioni.
17. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 500 milioni per ciascuno degli anni dal 1997 al 2006.
18. A tal fine nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 è istituito, a decorrere dal 1997, alla Rubrica n. 25 - programma 3.1.1. - spese d'investimento - Categoria 2.4. - Sezione X - il capitolo 6296 (2.1.243.4.10.24) con la denominazione << Contributi annui costanti agli operatori agrituristici a sollievo degli oneri di ammortamento in linea interessi a rata costante dei mutui da stipulare per restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, recupero edilizio, ampliamento e manutenzione straordinaria degli immobili esistenti da destinare all'attività agrituristica, ivi compresi l'arredamento e l'attrezzatura dei locali, per allestimento di aree e servizi per la sosta di campeggiatori e turisti, realizzazione di impianti igienico-sanitari ed altre infrastrutture al servizio dell'attività agrituristica, per mantenimento, salvaguardia e valorizzazione delle condizioni ambientali nei territori di ubicazione dell'azienda agrituristica, per interventi relativi all'abbattimento delle barriere architettoniche nei locali dell'azienda stessa, nonché per realizzazione di locali e impianti da adibire a lavorazione e trasformazione di prodotti aziendali da destinare alla attività agrituristica >> e con lo stanziamento complessivo di lire 1.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1997 e 1998, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni medesimi.
19. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1999 al 2006 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
20. All'onere complessivo di lire 7.650 milioni, suddiviso in ragione di lire 3.875 milioni per l'anno 1997 e di lire 3.775 milioni per l'anno 1998, derivante dall'applicazione dei commi 4, 10, 12, 14 e 16 si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto sul capitolo 8920 del precitato stato di previsione della spesa (partita n. 50 dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci predetti).
Note:
1 Comma 7 bis aggiunto da art. 20, comma 1, L. R. 11/2014
Art. 27
Note:
1 Parole soppresse al comma 1 da art. 93, comma 1, L. R. 13/1998
2 Rubrica dell'articolo modificata da art. 15, comma 1, L. R. 28/2017
3 Parole sostituite al comma 1 da art. 15, comma 1, L. R. 28/2017