Legge regionale 17 luglio 1996, n. 24 - TESTO VIGENTE dal 07/03/2023

Norme in materia di specie cacciabili e periodi di attività venatoria ed ulteriori norme modificative ed integrative in materia venatoria e di pesca di mestiere.
Art. 9
 
1. Per le specie di fauna selvatica escluse dall'elenco di cui all'articolo 18 della legge 157/1992 in forza dell'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 novembre 1993, il Presidente della Giunta regionale o l'Assessore da lui delegato con le modalità di cui all'articolo 8 può autorizzare, ai sensi e per i motivi di cui all'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE, specifiche forme di prelievo indicandone i tempi, i mezzi e le condizioni.