Art. 37
1. Con successiva legge regionale si provvederà, in adeguamento ai principi della
legge 157/1992, in ordine alla costituzione del fondo per il risarcimento dei danni arrecati dalla fauna selvatica alle colture agricole, alla disciplina relativa ai contributi di cui all'
articolo 15 della legge 157/1992 ed alla normativa concernente l'istituzione di aziende faunistico-venatorie e di aziende agrituristico-venatorie previste dall'
articolo 16 della medesima legge 157/1992.
2. Con la legge regionale di cui al comma 1 si provvederà anche ad un riordino delle funzioni svolte nel settore venatorio ed a una nuova disciplina per la gestione delle riserve di caccia di diritto e dei relativi consorzi.
3. Agli adempimenti legislativi di cui al presente articolo si provvederà entro il termine del 31 dicembre 1996.