1. Il
secondo periodo del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 14/1987, come aggiunto dall'
articolo 11, comma 2, della legge regionale 21/1993, è sostituito dal seguente: << Qualora in una riserva di caccia di diritto un numero di soci in possesso dei requisiti richiesti per poter esercitare la caccia di selezione pari ad almeno il 15 per cento dei soci della riserva stessa richieda di praticare la caccia di selezione ad una o più delle specie cacciabili, l'assemblea dei soci deve destinare a tale attività per almeno un triennio un'unica zona della riserva idonea morfologicamente e funzionalmente e di dimensioni proporzionali al numero dei soci richiedenti relativamente alle singole specie, calcolate al netto della zona di rifugio. Ad avvenuto decorso del triennio la zona può essere modificata dall'assemblea della riserva solo per ragioni di carattere tecnico. >>.