Art. 22
1. La caccia all' avifauna selvatica migratrice č vietata nel raggio di mille metri, su tutti i valichi montani interessati dalle rotte di migrazione.
2. I valichi montani di cui al comma 1 vengono individuati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Giunta regionale o dell'Assessore da lui delegato, sentiti i Comitati provinciali della caccia, previa acquisizione da parte di questi ultimi del parere degli osservatori faunistici di cui alla
legge regionale 46/1984.